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Decreto — n. 41588/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, citing procedural requirements under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 41588/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished because the defendant formally withdrew the appeal, satisfying the statutory requirements for withdrawal. The plaintiff, Kone' Lasso, had filed a decree against the Ministry of the Interior, but the Ministry did not submit a counter-claim. The court ruled that no further judgment on costs was necessary given the procedural termination.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings if requirements are met.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code decree of extinction procedural termination dispensa dal versamento delle spese riduzione delle spese giudiziarie ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20266/2020 R.G. proposto da KONE' LASSO, rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRA DI TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Enrico De Nicola, n.1/A; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il