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Decreto — n. 41433/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 41433/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hibrahima Jallow against the Ministry of the Interior extinguished. The plaintiff formally withdrew the lawsuit, and the defendant did not file a counterclaim. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without further judicial determination on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian Civil Procedure plaintiff withdrawal dispensa dal versamento delle spese ripetibili dell'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8858/2021 R.G. proposto da Hibrahima JALLOW, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea MAESTRI, con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, via Meucci, n.7/d; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 22/12