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Decreto — n. 41430/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 41430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, represented by multiple lawyers, submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation costs would be entirely compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate declaration of dismissal.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings litigation costs Corte di Cassazione formal waiver parties compensation dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16563/2019 R.G. proposto da Michele PALUMBO, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio PROIA, Stefania FULLIN, Franco STIVANELLO GUSSONI e Giampiero PROIA, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno, n.23/A; –ricorrente – contro Annalisa PANETTA , rappresentat a e difes a dall’Avv. Roberta NESTO, con domicilio eletto in Roma, via R. R. Pereira, n.41, presso lo studio dell’Avv. Luigi PIROZZI; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la accettazione del difensore della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, con spese interamente compensate. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 2