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Decreto — n. 41136/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, citing Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 41136/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished due to the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Giovanni Graniglia, had previously filed a decree against the insurer Eurovita Assicurazioni SPA, but subsequently submitted a valid renunciation. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The court may declare proceedings extinguished upon a valid withdrawal of the appeal, provided the renunciation meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code decreto di estinzione renunciation of suit condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28390/2019 R.G. proposto da Giovanni GRANIGLIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Girolamo VERGINE, con domicilio eletto in Roma, via Acaia, n. 50, presso lo studio dell’Avv. Sara SAFFONCINI; –ricorrente – contro EUROVITA ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difes a dall’Avv. LO CONTE MASSIMINO, con domicilio eletto in Roma, via Vittorio Veneto, n.7, presso lo studio dell’Avv.Filippo PINGUE; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 20/