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Ordinanza — n. 40787/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to reproduce full text of cited binding precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40787/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Intercondominium Committee inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The Committee argued that a prior binding judgment should have been considered, but the opposing condominium contended the committee lacked legal standing as a supercondominium. The court rejected the appeal because the appellant failed to reproduce the full text of the cited binding decision, violating the requirement for self-sufficiency in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; In cassation proceedings, a party alleging the existence of a binding external judgment must reproduce its full text in the appeal, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility binding judgment requirement full text reproduction rule self-sufficiency of appeal supercondominium standing procedural costs award intercondominium management opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
3.2 Nella specie, il ricorrente ha enunciato la sussistenza del giudicato, peraltro sotto il profilo di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma, n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
legge n. 228 del 2012
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
art. 335 cod. proc. civ
A-tir davanti a questà Cortèl,Thòn ricorrono i presupposti di cui all 'art. 335 cod. proc. civ.; non sussistono nemmeno i motivi di connessione di cui all'art.
art. 274 cod. proc. civ
civ.; non sussistono nemmeno i motivi di connessione di cui all'art. 274 cod. proc. civ., neppure indicati nell 'istanza, ove piuttosto la richiesta di riunione scaturisce da esigenze istruttorie, come tali non coerenti con le ragioni di connessione cui fa riferimento la norma di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 19 agosto 2020, n. 17310
Cass., 31 maggio 2018, n. 13988
Cass., 23 giugno 2017, n. 15737
13988; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26118/2017 proposto da: Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Iorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi Rizzo, n. 50, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro «Condominio 9A3» di via Antonio Veranzio, n. 30, in Roma, nella persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Guareschi, n. 39, presso lo studio legale Rigo dell'Avv.

Alessandra Rigo e dell'Avv. Riccardo Rigo, dai quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso. - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6105/2017, pubblicata il 29 marzo 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 29 marzo 2017, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16569 del 6 maggio 2013, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal .J• Condominio 9A3, ertt revocato il decreto ingiuntivo n. 11950 del 28 luglio 2008, con il quale era stato ingiunto al Condominio di pagare la somma di euro 2.413,90, oltre accessori, per il preteso mancato pagamento di oneri relativi al bilancio consuntivo del Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo per l'anno 2007, per la gestione di un'area denominata «verde», approvato dall'assemblea del 17/18 marzo 2008.

2. Il Tribunale ha rigettato il primo motivo di impugnazione, evidenziando che il Giudice di Pace non aveva qualificato il Comitato come supercondominio e che, anche all'esito di una nuova valutazione degli allegati documenti e dell'intera vicenda, non era rinvenibile una valida manifestazione di volontà del Condominio 9A3 di partecipare al Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, volontà che era necessaria non vertendosi in alcuna ipotesi di vincoli obbligatori nascenti ex lege.

3. Il Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.4. Il «Condominio 9A3» ha depositato controricorso.

5. La "ricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quello recante il n. 23977/17 R.G. pendente dinanzi la Corte di Cassazione,e memoria con la quale ha insistito nella richiesta di riunione. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va esaminata l 'istanza di riunione del presente procedimento a quello recante il n. 23977/17 R.G., pendente dinanzi la Corte di Cassazione, formulata dal Comitato ricorrente, ai fini dell'utilizzabilità del documento n. 2 del fascicolo di primo grado, in quanto evidenziava che il Condominio 9A3 fosse ricompreso nel terreno oggetto dell'atto di obbligo e che, quindi, i condomini dello stesso usufruivano dell'attività di gestione del Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, in forza degli elementi propri della realità che connotaxamo i consorzi di urbanizzazione. 1.1 L'istanza va rigettata, poiché, essendo la presente controversia e quella recante il n. 23977/17 R.G. oggetto di distinti ricorsi depositati e A.4 te_ SA, te t•t_a..p....

A-tir davanti a questà Cortèl,Thòn ricorrono i presupposti di cui all 'art. 335 cod. proc. civ.; non sussistono nemmeno i motivi di connessione di cui all'art. 274 cod. proc. civ., neppure indicati nell 'istanza, ove piuttosto la richiesta di riunione scaturisce da esigenze istruttorie, come tali non coerenti con le ragioni di connessione cui fa riferimento la norma di cui all'art. 274 cod. proc. civ.; nè i documenti prodotti in altre cause possono essere esaminati per introdurre nel giudizio di legittimità nuovi fatti che non risultino allegati e discussi in sede di merito (Cass., 14 maggio 2018, n. 11683); non è, infine, pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, 19 luglio 1989, n. 3374, dove veniva in rilievo un regolamento preventivo di giurisdizione, che ha finalità e caratteristiche sue peculiari, che le Sezioni Unite hanno richiamato, affermando che non si trattava di un mezzo di impugnazione.

1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione delle norme di diritto, avendo il titreITEe—diPE9 rigettato il motivo di appello sulla natura del Comitato Intercondonniniale Prato Smeraldo con una inconferente frase che altro non era che la definizione di «supercondominio» e, in particolare, che l'atto con il quale era stato costituito il Comitato intercondominiale aveva natura di accordo tra i condomini che avevano costituito un comitato di amministrazione per la gestione di beni comuni; che il Comitato Intercondominiale aveva natura di consorzio di urbanizzazione, mancando di ogni bene in comune ed essendo l'area verde e le strade consortili di proprietà del Consorzio tra cooperative edilizia Solidarietà Sociale a r.I.; la partecipazione dei singoli condomìni era assicurata attraverso il meccanismo previsto dall'art. 10 del Regolamento, attraverso gli amministratori dei singoli condomìni che dovevano preventivamente sottoporre i rendiconti alle rispettive assemblee condominiali per l'approvazione e per il voto nell'assemblea del Comitato Intercondominiale; che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11967/09, che costituiva giudicato esterno di merito, aveva affrontato la medesima questione tra le odierne parti in causa e aveva affermato l'obbligo contributivo al Comitato Intercondominiale; che dal documento n. 14 del fascicolo monitorio della causa n. 23977/17 pendente avanti la Corte di Cassazione si evinceva l'adesione per facta concludentia del Condominio 9A3 al Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo; che detto documento poteva essere esaminate da questa Corte potendo il giudice sempre fondare la decisione sui fatti dei quali venga a conoscenza esaminando, per ragioni d'ufficio, gli atti di altre cause, anche se non vi era stata in proposito alcuna trattazione; l'avere considerato il Comitato Intercondominiale un supercondominio aveva comportato l'errore di avere considerato nulle, in luogo di annullabili, le delibere del Comitato stesso.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle norme di diritto per avere escluso la configurabilità, in capo al Comitato Intercondominiale della figura atipica del Consorzio di urbanizzazione e di averne subordinato l'adesione ad una valida manifestazione di volontà equiparandolo o ad un consorzio di natura volontaria o ad un consorzio a formazione contrattualmente vincolata; che l'adesione poteva anche essere manifestata con facta concludentía e che, in ogni caso, poiché il Condominio 9A3 rientrava nel territorio di cui il Comitato Intercondominiale aveva la manutenzione, litt usufruiva e, quindi, era tenuto alla contribuzione; l'elemento di realità doveva considerarsi come principio generale che, come tale, prevaleva sul principio speciale della adesione esclusivamente contrattuale, soprattutto, se questa, come nel caso in esame, non era espressamente prevista. 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili, per difetto del requisito dell'attinenza delle censure alla ratio decidendí della sentenza impugnata. 2.2 Il Tribunale, invero, dopo avere affermato che il Giudice di Pace non aveva affatto qualificato il Comitato come supercondominio, ha precisato che non era rinvenibile una valida manifestazione di volontà, sia tacita che espressa, sulla base degli elementi appresso indicati: -era pacifico e non contestato che nessuno aveva mai firmato per il Condominio 9A3 - all'epoca dei fatti da individuarsi nei Condomini 9A e 9B -, il contratto con il quale il Consorzio Solidarietà Sociale aveva concesso in comodato ad alcuni Condomìni (ma non al Condominio 9A3) delle aree a verde, né l'atto costitutivo con il quale alcuni Condomìni, ma non il Condominio 9A3, avevano costituito, su base volontaria, il 15 maggio 1002, il Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo per la gestione delle aree; -non vi era stata nemmeno la formale adesione dell'amministratore del Condominio 9A3; -non era stata mai data la prova di un effettivo utilizzo da parte del Condominio 9A3 del verde prato; -non era ipotizzabile una adesione per facta concludentia in assenza di elementi che conducessero ad una serie di comportamenti del Condominio volti ad aderire al Comitato.

Il giudice di merito ha, pure, evidenziato che non erano stato prodotte delibere assembleari relative all'adesione al contratto di comodato e al Comitato Intercondominiale, né clausole dell'accordo che prevedevano diversi meccanismi di adesione da parte di ciascun condomino, pure possibili, come manifestazione dell'autonomia contrattuale delle parti. 2.3 II Tribunale, dunque, non ha affermato che, nel caso in esame, si applicassero le norme sul supercondominio, né ha affrontato il tema della natura e della regolamentazione dei consorzi di urbanizzazione; e ciò correttamente in quanto, nella specie, il profilo reale del Comitato era del tutto assente, poiché il proprietario delle aree, oggetto dei servizi resi dal Comitato ricorrente, era il Consorzio tra cooperative edilizia Solidarietà Sociale a r.I., il quale aveva, poi, concesso in comodato le aree ad alcuni dei condomìni interessati, fra i quali, come era pacifico, non vi era il Condominio controricorrente e che, a loro volta, avevano costituito il Comitato ricorrente, associazione a base volontaria a cui il Condominio 9A3 non aveva aderito, come affermato dal giudice di appello.

3. Con il terzo motivo si lamenta l'omesso esame della sentenza n. 11967/09 che aveva deciso analoga questione tra le medesime odierne parti, sentenza pubblicata dopo la sentenza del Giudice di Pace e passata in giudicato, che aveva considerato irrilevante l'adesione, attesa la natura di consorzio di urbanizzazione del Comitato Intercondominiale; che il Condominio utilizzava l'area verde e le strade consortili oggetto del contratto di comodato e che questi ambiti immobiliari avevano funzione servente ed accessoria alle proprietà esclusive del Condominio 9A3.3.1 n motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte chiarito che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., 19 agosto 2020, n. 17310; Cass., 31 maggio 2018,n. 13988; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737). 3.2 Nella specie, il ricorrente ha enunciato la sussistenza del giudicato, peraltro sotto il profilo di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza trascrivere il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n. 11867/09 e riportandone, a suo dire, alcuni contenuti, nemmeno virgolettati.

4. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il Comitato ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Condominio controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a