Court dismisses appeal regarding bankruptcy trustee's right to participate in creditor distribution despite non-final title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Giorgio Franza against a lower court ruling that allowed a bankruptcy trustee to participate in asset distribution. The appellant argued that his non-final judicial title barred participation, while the court held that such titles do not preclude involvement but merely require a security deposit pending final merit judgment. Consequently, the court affirmed the lower court's decision, upholding the bankruptcy procedure's right to join the distribution process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 499, comma 1; ultimo comma; Art. 510, comma 3 cod. proc. civ.: A creditor holding a non-final enforceable title retains the right to participate in bankruptcy distributions, subject only to the requirement of setting aside funds pending the final determination of the credit claim.
Parole chiave
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2019 ORDINANZA sul ricorso n. 11919/2019 proposto da: Franza Giorgio Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avvocato Leonardo Brasca, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Lalli, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione, succeduta ex lege a Equitalia Servizi Centro s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro Curatela del Fallimento della VI.MA. di Scolastico Vincenzo e C. s.a.s. in liquidazione e del socio accomandatario illimitatamente F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 responsabile Scolastico Vincenzo e del socio accomandante Data pubblicazione 17/12/2021 illimitatamente responsabile Scolastico Mario, in persona del curatore fall.re dott.ssa Paganelli Angela, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caposile n. 2, presso lo studio dell'Avvocato Antonina Anzaldi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Nannotti giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – nonché contro Baldelli Quinto e Figli S.r.l., Biagini Antonio, Biagioni Anna, Biancalani Maura Stefania, Cambi per l'Edilizia S.r.l., Centronord S.r.l., Curatela Fallimento Fortitudo Virtus, Eredi Vincenzo Regina, Infissi Montegrappa di Testaguzza, Meola Leonardo, Norcia Giuseppe, Sanesi Sergio, Valferro di Zambri Lorenzo; - intimati - avverso la sentenza n. 651/2018 del Tribunale di Prato del 29/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/9/2021 dal cons. Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza pubblicata in data 29 settembre 2018, accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal fallimento VI.MA. di Scolastico Vincenzo e C. s.a.s., Vincenzo Scolastico e Mario Scolastico, annullava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 12 aprile 2016 - con la quale, a risoluzione della controversia distributiva insorta fra i creditori, era stato adottato un piano di riparto che escludeva la procedura concorsuale dalla partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita - e condannava i creditori che avevano ricevuto somme in esecuzione di tale ordinanza alla restituzione delle stesse.F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 2. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 29 settembre 2018, ha proposto ricorso Giorgio Antonio Franza prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento VI.MA. s.a.s..
ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controricorso con cui ha aderito al primo e al terzo motivo del ricorso principale. Gli intimati Centronord s.r.l., Piero Nieri, Carlo Nieri, curatela del fallimento Fortitudo Virtus, Cambi per l’edilizia s.r.l., eredi di Vincenzo Regina, Infissi Montegrappa di Testaguzza, Sergio Sanesi, Maura Stefania Biancalani, Balelli Quinto e figli s.r.l., Leonardo Meola, Antonio Biagini, Valferro di Zambri Lorenzo, Anna Biagioni non hanno svolto difese. Parte ricorrente e la Curatela del fallimento controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., rappresentando l’inammissibilità dell’opposizione proposta: la controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. relativa alla sussistenza del credito vantato dal fallimento VI.MA. s.a.s. e di una causa di prelazione ipotecaria dello stesso sarebbe stata risolta e decisa – in tesi di parte ricorrente - già con l’ordinanza del 17 giugno 2015, con cui erano state rigettate le richieste avanzate dalla procedura in via principale e secondaria. Questa ordinanza non era stata impugnata nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., divenendo così definitiva, ed era stata seguita da una successiva ordinanza che, anziché assumere natura decisoria, si era limitata – assume il ricorrente - a rendere definitivo il progetto di distribuzione, chiudendo in tal modo la procedura esecutiva.
4. Il motivo non è fondato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 La stessa decisione impugnata spiega che il giudice dell’esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all’udienza per l’approvazione del piano di riparto, aveva ravvisato l’esistenza di giusti motivi per sospendere la distribuzione, in attesa della definizione della lite pendente in sede di legittimità e concernente l’accertamento del credito ipotecario vantato dalla procedura fallimentare.
Nessuna decisione della controversia sorta in sede distributiva era quindi insita nel provvedimento di sospensione, che, al contrario, era soltanto funzionale ad accertare la sorte del giudizio di merito da cui dipendeva il credito vantato dalla procedura fallimentare, allo scopo di dare poi una conseguenziale soluzione alla controversia distributiva insorta fra le parti. Di conseguenza non si presta a censure la decisione del giudice di merito secondo cui oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi doveva essere la statuizione con cui il giudice dell’esecuzione aveva risolto la controversia – vale a dire individuato una soluzione ai contrasti insorti fra i creditori indicando chi di loro dovesse essere preferito in sede di riparto – e non il provvedimento che era stato solo funzionale all’adozione di una simile statuizione.
5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.: il ricorso in opposizione ex artt. 512, comma 1, e 617, comma 2, cod. proc. civ. avverso l’ordinanza del 12 aprile 2016 era stato presentato - a dire del ricorrente - al giudice ordinario, non competente, piuttosto che al giudice dell’esecuzione, a cui era pervenuto dopo quarantadue giorni, ben oltre il termine previsto dall’art. 617, cpv., cod. proc. civ.. Un simile atto doveva quindi considerarsi nullo per la sua difformità dal modello legale, non essendo stato depositato nel fascicolo del F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 giudice dell’esecuzione nei termini di legge né essendo pervenuto a quest’ultimo entro i medesimi termini.
6. Il motivo non è fondato. Risulta dagli atti di causa (e più precisamente dal decreto apposto in calce al ricorso in opposizione), a cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Cass. 20716/2018), che al momento in cui l’opposizione agli atti esecutivi fu promossa il fascicolo informatico dell’esecuzione non era più disponibile in conseguenza della chiusura della procedura disposta con il provvedimento impugnato. L’opposizione agli atti esecutivi fu quindi proposta in maniera non coerente con il modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile), quando però il fascicolo informatico dell’esecuzione non era più disponibile.
Ora, la nullità derivante dall’iscrizione nel ruolo contenzioso civile – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25170/2018) - resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente, con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente.
Laddove però il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda restano quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, dovendosi considerare a tal fine che la cancelleria è tenuta ad inserire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 25170/2018). E che nel caso di specie l’atto di opposizione fosse oggettivamente interpretabile come diretto al giudice dell'esecuzione risulta evidente sol che si consideri il tenore della sua intestazione, che indicava, in esordio, come si trattasse di un “ricorso in opposizione ex artt. 512 comma 1 e 617 comma 2 cpc”.
Il mancato inserimento nel fascicolo dell’esecuzione non è dunque imputabile alla parte, che, non avendo più accesso al fascicolo informatico dell’esecuzione, non poteva che procedere nelle forme ordinarie, ma alla cancelleria, che doveva registrare il chiaro oggetto della lite e inserire l’atto nel fascicolo dell’esecuzione, indipendentemente dalla sua iscrizione al ruolo civile. Ne discende che gli effetti della proposizione della domanda restano quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario. 7.1 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ.: il Tribunale – sostiene il ricorrente - ha erroneamente riconosciuto che la procedura opponente, quale creditore munito di prelazione ipotecaria non cancellata al momento della distribuzione, aveva diritto ad essere soddisfatta con preferenza sul ricavato dell’espropriazione del bene su cui insisteva l’iscrizione, quando al contrario doveva registrare, senza confondere il privilegio con il titolo, il mancato deposito, almeno in sede di formazione del progetto di distribuzione, di un titolo esecutivo in forma autentica notificato al debitore idoneo a legittimare la partecipazione della procedura fallimentare alla distribuzione stessa.F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 7.2 Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 596 e 566 cod. proc. civ.: al momento dell’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione, celebrata il 28 aprile 2015, il fallimento VI.MA. s.a.s. non era in possesso di un titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato, titolo che era stato ottenuto soltanto in sede di rinvio con la pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze del 26 febbraio 2018.
La procedura fallimentare poteva perciò considerarsi, al più, intervenuta a quell’epoca, in maniera tardiva, di modo che si doveva escludere, in applicazione dell’art. 566 cod. proc. civ., il suo diritto a soddisfarsi con preferenza sul ricavato del bene ipotecato.
8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono infondati. Ambedue le censure, lungi dal porre in contestazione la persistenza del diritto di prelazione vantato dalla procedura concorsuale, si appuntano sul titolo legittimante il creditore intervenuto e prendono le mosse dal principio di sua necessaria produzione in sede esecutiva (Cass. 13163/2017) per ricavarne, da un lato, che il creditore non aveva diritto a partecipare al riparto, dato che non aveva prodotto un titolo esecutivo nel momento in cui il progetto di distribuzione era stato formato, dall’altro quanto meno la tardività dell’intervento, dato che il titolo esecutivo era stato ottenuto in epoca successiva al compimento di tale attività.
Simili critiche non tengono in alcun conto la disciplina dell’intervento fissata dall’art. 499 cod. proc. civ.. Non vi è dubbio che la procedura fallimentare rientrasse nella cerchia dei soggetti legittimati a intervenire nell’esecuzione forzata, avendo, pacificamente, un diritto di prelazione risultante da pubblici registri anteriore al pignoramento.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 Il fatto poi che il creditore, intervenuto in forza della legittimazione prevista dall’art. 499, comma 1, cod. proc. civ., vantasse un titolo esecutivo giudiziale di carattere non definitivo non pregiudicava affatto il suo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, ma comportava soltanto, a mente del combinato disposto dell’art. 499, ultimo comma, e 510, comma 3, cod. proc. civ., la necessità di effettuare un accantonamento nelle more del giudizio di merito funzionale all’accertamento del suo diritto di credito.
Rettamente, quindi, la sentenza impugnata ha ravvisato il diritto della procedura fallimentare a partecipare alla distribuzione fin dalla formazione del progetto di distribuzione in discorso (pur dovendosi precisare che tale partecipazione non poteva che avvenire tramite accantonamento, nelle more del giudizio di merito poi peraltro definito in data anteriore alla decisione qui impugnata) in virtù dell’originario intervento, avvenuto in un momento tale da imporne la qualificazione come tempestivo ai sensi dell’art. 566 cod. proc. civ..
9. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e rimangono in via solidale a carico del ricorrente principale e di ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione, ex art. 97 cod. proc. civ., in ragione della veste di interveniente adesivo che quest’ultima ha assunto, avendo preso parte a questo giudizio di legittimità tramite un atto che, anche se denominato controricorso, non ha contestato il ricorso principale ma ha aderito ad esso (Cass. 24155/2017, Cass.26505/2009).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in via solidale il ricorrente e ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione al rimborso in favore del Fallimento controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 11919/2019 Numero sezionale 3591/2021 Numero di raccolta generale 40680/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 16 settembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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