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Ordinanza — n. 40433/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40433/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40433/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso 17650/2020 proposto da: Ewansiha Julius, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 1794/2020 del 21 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO. Sez. I - RG 17650/2020 camera di consiglio 28.9.2021 1 FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 21 aprile 2020. Con quest'ultima pronuncia è stato negato che Julius Evanisha, proveniente dalla Nigeria, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2.

Regesto Legislator

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art. 8 d.lgs. n. 25/2008, artt. 3 d.lgs. n. 251/2007; Ordinanza — n. 40433/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 1794/2020 del 21 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO. Sez. I - RG 17650/2020 camera di consiglio 28.9.2021 1 FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 21 aprile 2020. Con quest'ultima pronuncia è stato negato che Julius Evanisha, proveniente dalla Nigeria, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento malgrado rischio di persecuzione protezione internazionale domanda di protezione provvisoria statuto di rifugiato aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 8 d.lgs. n. 25/2008
— Il primo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008.
artt. 3 d.lgs. n. 251/2007
— Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007, 8 e 32 d.lgs.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17650/2020 proposto da: Ewansiha Julius, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 1794/2020 del 21 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO. Sez. I - RG 17650/2020 camera di consiglio 28.9.2021 1 FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 21 aprile 2020. Con quest'ultima pronuncia è stato negato che Julius Evanisha, proveniente dalla Nigeria, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2.

— Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008. Viene imputato al Tribunale di essere venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, trascurando di esaminare in modo specifico la situazione della regione di provenienza del ricorrente. Il motivo, che concerne la decisione assunta con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, è inammissibile.

Il ricorrente rileva che una verifica delle condizioni della propria regione di provenienza (Edo State) avrebbe consentito di rilevare come la stessa sia interessatada una indiscriminata violenza: ma il mezzo di censura mostra di non saper cogliere / nella sua precisa portata, la pronuncia impugnata. Il Tribunale ha difatti escluso, sulla base di informative specificamente menzionate 'nel corpo del provvedimento, che la regione di provenienza del richiedente fosse interessata t.ja un conflitto armato. Dopo di che, è appena il caso di ricordare che la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per totale assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass.

Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): Sez. I - RG 17650/2020 camera di consiglio 28.9.2021 2 censure, queste, che non sono state nemmeno sollevate. 2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007, 8 e 32 d.lgs. n. 35/2008, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/198, 2 e 10 Cost. E 8 CEDU. Viene lamentato che il giudice del merito abbia motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria la domanda di protezione umanitaria. Anche tale emotivo è inammissibile. Il ricorrente assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'indicata forma di protezione, di situazioni oggettive, relative al paese di provenienza, menzionando «grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani o altre situazioni similari che, pur non integrando il livello di allarme tale da fondare la protezione sussidiaria, suggeriscono il riconoscimento della protezione umanitaria in attesa di verificare l'evoluzione della situazione» (cfr. ricorso, pag. 7).

Sennonché, il racconto del ricorrente è stato ritenuto non credibile, onde il Tribunale non poteva valorizzare la vicenda da lui descritta per accertare se in essa fosse implicata una qualche situazione di vulnerabilità personale derivante dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili; la situazione di vulnerabilità del richiedente, d'altro canto, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale di questo, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass.

Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304). 3. — In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese. Sez. I - RG 17650/2020 camera di consiglio 28.9.2021

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 28 settembre 2021. Il