Cassation appeal dismissed interlocutorily due to lack of service to deceased co-plaintiff's heirs under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court issued an interlocutory order dismissing the cassation appeal because the petition was not served on the heirs of the deceased co-plaintiff, Matteo Vitobello. The appellant, Rosa Dipasquale, had resumed the proceedings after Vitobello's death, but failed to notify the heirs of the cassation request. Consequently, the court ordered the integration of the adversarial process within ninety days to comply with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if not served on all necessary parties, including heirs of deceased litigants, requiring immediate integration of the adversarial process before merits can be examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA L2A,0 sul ricorso iscritto al n. p809/2015 R.G. proposto da Dipasquale Rosa (C.F. DPSRS053A45A669X), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Sembronio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Borghesi, in Roma via Luciano Manara 47. - ricorrente - contro Fallimento della Winning s.r.l. (C.F. 03598670721), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cc -no Vceviso ov,T-tris.`i , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti, in Roma via Celimontana 38. - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 716 del 2015, depositata il giorno 8 maggio 2015.Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Ritenuto che Rosa Dipasquale e Matteo Vitobello impugnarono innanzi alla Corte d'appello di Bari, la sentenza resa dal Tribunale di Trani, che aveva dichiarato, su domanda del fallimento della Winning s.r.I., la revocatoria ordinaria dell'atto di assegnazione di taluni beni sociali in favore dei predetti, quali unici soci della compagine, stipulato il 29 novembre 2002; che dichiarato interrotto il giudizio, a seguito del decesso di Matteo Vitobello, l'altra appellante riassunse il giudizio nei confronti degli eredi del defunto; che con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2015, la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello principale, accogliendo quello incidentale proposto dal fallimento sulla regolazione delle spese di c.t.u.; che avverso la detta sentenza Rosa Dipasquale ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui risponde con controricorso il fallimento della Winning s.r.I.; che il ricorso non risulta notificato agli eredi del defunto Matteo Vitobello, già evocati nel corso del giudizio di appello, dovendosi pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c.
P.Q.M.
Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Matteo Vitobello, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2