Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39739/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39739/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39739/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

0 ORDINANZA sul ricorso 29881/2020 proposto da: Izik Mensah, alias Isaac Mensah, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Autiero, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - CO ntro Ministero dell'interno - non intimato - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 609/2020 del 18 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA Sez. I - RG 29881/2020 camera di consiglio 13.10.2021 1 • 1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 17 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto da Izik Mensah, alias Isaac Mensah, nei confronti dell'ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di quelal stessa città.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39739/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione, che si fonda su di un solo motivo, non risulta essere stato notificato al Ministero dell'interno, legittimo contraddittore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto». Contesta il fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha escluso l'impugnabilità del provvedimento emesso dal Tribunale a norma dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. 2.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato domanda di protezione provvisoria domanda di revisione dell'asilo ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo protezione internazionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 29881/2020 proposto da: Izik Mensah, alias Isaac Mensah, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Autiero, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - CO ntro Ministero dell'interno - non intimato - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 609/2020 del 18 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA Sez. I - RG 29881/2020 camera di consiglio 13.10.2021 1 • 1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 17 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto da Izik Mensah, alias Isaac Mensah, nei confronti dell'ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di quelal stessa città.

La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione, che si fonda su di un solo motivo, non risulta essere stato notificato al Ministero dell'interno, legittimo contraddittore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto». Contesta il fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha escluso l'impugnabilità del provvedimento emesso dal Tribunale a norma dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. 2.

— Quando il ricorso per cassazione non è notificato alla parte interessata a contraddire, esso è inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 5 luglio 1971, n. 2083). Tale è la pronuncia che si impone con riferimento all'impugnazione di cui ci si deve occupare. 3. — Nulla deve ovviamente disporsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 13 ottobre 2021. etORFE SUPREMA GAS, Sez. I- RG 29881/2020 bima Sez