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Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17937/2019 proposto da: Baca Avdulla, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Funari e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Prefettura di Roma - U.T.G., nella persona del Prefetto pro tempore; Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore; - intimate - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata l'I. aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con ordinanza dell'i aprile 2019, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Baca Avdulla, nato in Kosovo, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 28 novembre 2018, ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

Regesto Legislator

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art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Roma, presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Parole chiave

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notificazione viziata sospensione dell'ordine espulsione riesame del decreto espulsione procedura di sfratto notifica del cambiamento d'indirizzo rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17937/2019 proposto da: Baca Avdulla, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Funari e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Prefettura di Roma - U.T.G., nella persona del Prefetto pro tempore; Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore; - intimate - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata l'I. aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con ordinanza dell'i aprile 2019, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Baca Avdulla, nato in Kosovo, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 28 novembre 2018, ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Baca Avdulla, con atto affidato a due motivi.

3. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Roma, presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Questa Corte, in considerazione della notifica del ricorso per cassazione effettuata all'Avvocatura e non al Prefetto e della mancata costituzione del Prefetto tramite l'Avvocatura dinanzi al giudice di Pace, con l'ordinanza interlocutoria richiamata, aveva disposto la rinnovazione della notifica nulla, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Dalla certificazione della cancelleria, in atti, del 17 maggio 2021, risulta che l'ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021 è stata notificata il pari data e che l'adempimento disposto non risulta essere stato espletato.2. L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 5 maggio 2010, n. 10863). Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il President COM PAPREMA fl'CIWker+If Car