Decreto — n. 39692/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7501/2021 R.G. proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 39692/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7501/2021 R.G. proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 10