Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 39692/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 39692/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 39692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7501/2021 R.G. proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 39692/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

Parole chiave

Generato dall'IA
desistenza dall'azione condono delle spese procedurali abbandono del procedimento spese di difesa fine del processo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7501/2021 R.G. proposto da P hilip ROLAND, rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia GIULIANELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri, n. 2; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resitente– letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 10