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Ordinanza Interlocutoria — n. 39641/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 39641/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 39641/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tocurcet A sul ricorso 11478/2019 proposto da: Amadi Chuks, elettivamente domiciliato in Cavallino (Lecce) Via Marconi 35 presso Avv.to Antonio Lorenzo Garrisoi che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, h e. ak .A ato it4P0 ok4 f‘„ \f t & (ì Q. 1-0.1-1/U2Arl' .(2 ....fitsìàvtre. 1.0i\ n,N-\ avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 da MELONI MARINA oL Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui all'art.35-bis, comma 13, del D.

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 39641/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) - l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.

Parole chiave

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ricorso costituzionale all'estero grave deficienza del procedimento all'estero domanda di protezione provvisoria difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore protezione adeguata disponibile

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.
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Testo completo

tocurcet A sul ricorso 11478/2019 proposto da: Amadi Chuks, elettivamente domiciliato in Cavallino (Lecce) Via Marconi 35 presso Avv.to Antonio Lorenzo Garrisoi che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, h e. ak .A ato it4P0 ok4 f‘„ \f t & (ì Q. 1-0.1-1/U2Arl' .(2 ....fitsìàvtre. 1.0i\ n,N-\ avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 da MELONI MARINA oL Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui all'art.35-bis, comma 13, del D.

Lgs. n.25/08. L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt.83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato,prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) - l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.

Igs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. a, Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l'autenticazione della firma.

La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite. La trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 24/9