Ordinanza Interlocutoria — n. 39640/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 606 del 2019 depositata il 2 ottobre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 621 del 2018 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Ali Toure, avverso l'ordinanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ. resa il 4 giugno 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell'opposizione a decreto della Commissione ter- ritoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione in- ternazionale e di tutela umanitaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 702 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 39640/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il richiedente proveniva dal Senegal, rendeva noto di aver dovuto lasciare la propria moglie e i quattro figli nel proprio Paese di origine a seguito di litigi con i fratellastri che lo maltrattavano e accusavano di essere mandante di un'aggressione, dichiarazioni ritenuti dal giudice d'appello non attendibili e comunque irrilevanti perché costituenti fatti non persecutori né rilevanti ai fini della protezione umanitaria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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vélTeraAckiTa sul ricorso 10275/2020 proposto da: TOURE ALI, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Agnitelli, eletti- vamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Maz- zini n.6; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., Ì.ststste[il avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n.606/19, depositata il 2 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:
1. Con sentenza n. 606 del 2019 depositata il 2 ottobre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 621 del 2018 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Ali Toure, avverso l'ordinanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ. resa il 4 giugno 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell'opposizione a decreto della Commissione ter- ritoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione in- ternazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dal Senegal, rendeva noto di aver dovuto lasciare la propria moglie e i quattro figli nel proprio Paese di origine a seguito di litigi con i fratellastri che lo maltrattavano e accusavano di essere mandante di un'aggressione, dichiarazioni ritenuti dal giudice d'appello non attendibili e comunque irrilevanti perché costituenti fatti non persecutori né rilevanti ai fini della protezione umanitaria.
3. Propone ricorso il richiedente affidato a quattro motivi mentre il Mi- nistero dell'Interno non ha svolto difese. Considerato che:
4. Non è stato reperito il fascicolo d'ufficio e, in particolare, la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione, il cui difetto è causa di inammissibilità dello stesso; ritenuto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla Cancelleria la ricerca del fascicolo d'uf- ficio,
P.Q.M.
La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la ricerca del fascicolo d'ufficio. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2021 Il Presi ent Umberto ui. Ces r Giup