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Sentenza — n. 39527/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the merits of a claim for cancellation, not just litigation costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39527/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the request for cancellation of a liquidator's entry in the commercial register falls under administrative management rather than a definitive decision on litigation costs. The appellant argued violations of civil procedure and substantive laws regarding the appointment of a liquidator, while the opposing party contended the appeal improperly targeted the merits of the underlying dispute. The court held that since the appeal did not directly challenge the final judgment on costs but rather the substantive evaluation of the liquidator's appointment, it lacked the requisite standing for extraordinary review.

Regesto Legislator

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Art. 2192 cod. civ.; Art. 111 Cost.: The extraordinary appeal for cassation is inadmissible when directed against the administrative management of the commercial register, including entries to be made or cancelled, as such acts do not resolve a subjective right conflict in a definitive manner.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility commercial register management litigation costs allocation virtual default rule liquidator appointment dispute liquidatore giudiziale nomina dell'amministratore fallimentare revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2192 cod. civ.
3.- Simona Colancecchi propose reclamo ex art. 2192 cod. civ. avanti al Tribunale di Latina, rilevando che il giudice del registro era incorso nella violazione dell'art.
Art. 111 Cost.
Prima di esaminare il merito delle questioni prospettate, occorre affrontare preliminarmente il profilo dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nella materia in esame.
Art. 2383 comma 4 cod. civ.
Primo motivo: violazione dell'art. 2383 comma 4 cod. civ. e 2400, ultimo comma cod.
Art. 2400 ultimo comma cod. civ.
Art. 741 cod. civ.
Secondo motivo: violazione dell'art. 741 cod. civ. Violazione dell'art.
Art. 91 cod. proc. civ.
Violazione dell'art. 91 cd.
Art. 100 cod. proc. civ.
Terzo motivo: violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Quarto motivo: violazione dell'art.
Art. 75 cod. proc. civ.
Quarto motivo: violazione dell'art. 75 cod. proc. civ. Inammissibilità della costituzione di Giorgio Pernarella, quale liquidatore dell'accomandita.
Art. 112 cod. proc. civ.
Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 2192 cod. civ
3.- Simona Colancecchi propose reclamo ex art. 2192 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012
Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012; Cass.
Cass. S.U. 20957/2004
2757 del 23/02/2012; Cass. S.U. 20957/2004).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 24509-2019 r.g. proposto da: COLANCECCHI SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell'avvocato UGO CARDOSI; - ricorrente - contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA( Pizza CAVOUR, presso la - CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO GIACHI; - controricorrente - 2ol contro PERNARELLA GIORGIO; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, il quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo ed il rigetto dei restanti; letta la memoria depositata in data 7 ottobre 2021 dalla controricorrente; FATTI DI CAUSA 1.- Simona Colancecchi, nella veste di socia accomandante della s.a.s. L'Ostricaro di D'Onofrio Vincenzo & C, chiese la cancellazione dal registro delle imprese di Latina dell'iscrizione del provvedimento col quale il Presidente del Tribunale di Latina aveva nominato, nel febbraio 2018, Giorgio Pernarella liquidatore della società.

Espose, in proposito, che la richiesta di nomina era pervenuta da soggetto non più amministratore, essendo l'accomandatario D'Onofrio revocato dalla carica con sentenza del Tribunale di Latina depositata nel luglio 2016. 2.- Il giudice del registro delle imprese respinse l'istanza di cancellazione, con ordinanza del settembre 2018. 3.- Simona Colancecchi propose reclamo ex art. 2192 cod. civ. avanti al Tribunale di Latina, rilevando che il giudice del registro era incorso nella violazione dell'art. 741 cod. proc. civ, posto che, al momento del deposito del ricorso avanti al giudice del registro, risultava pendente avanti alla Corte di 2 i- Appello di Roma il reclamo avverso il detto provvedimento di nomina del liquidatore. 4.- Nel corso del procedimento avanti al Tribunale, è poi intervenuta l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, che ha annullato il provvedimento di nomina del detto liquidatore giudiziale.

A ciò ha fatto seguito l'iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione di Giorgio Pernarella quale liquidatore della s.a.s. L'Ostricaro. 5.- Il Tribunale, preso atto di queste circostanze, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pure rilevando che, difettando l'accordo tra la reclamante e i reclamati (Giorgio Pernarella; Camera di Commercio di Latina), occorresse comunque pronunciarsi sulle spese del giudizio, sulla base della regola della soccombenza virtuale. 6.- A tale proposito, il Tribunale ha rilevato che la norma dell'art. 2487 bis cod. civ. dispone che la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, le eventuali modificazioni debbano essere iscritte nel registro delle imprese; ha, poi, precisato che l'iscrizione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e che, d'altra parte, «non esiste alcuna norma che subordini l'iscrizione del provvedimento di nomina alla sua definitività»; sulla base di queste premesse, il Tribunale ha condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della reclamata Camera di Commercio. 7.- Avverso questa decisione ricorre per cassazione Simona Colancecchi, articolando quattro motivi. 8.- Resiste la Camera di Commercio di Latina, con controricorso.

Giorno Pernarella non si è costituito.

9. Con ordinanza intelocutoria n. 6639/2021, depositata il 10 marzo 2021, la Sesta Sezione civile - Sottosezione Prima - rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presentato ricorso (posto che ha come oggetto diretto immediato le statuizioni relative alle spese di giudizio: cfr. Cass., 23 febbraio 2012, n. 2757) - ha riscontrato altresì che "la questione posta nel merito è nuova, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte" e che, a norma dell'art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., non potessero ravvisarsi "evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro", rinviando pertanto la causa alla discussione in pubblica udienza presso la Prima sezione civile di questa Corte.

La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE LI motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati. Primo motivo: violazione dell'art. 2383 comma 4 cod. civ. e 2400, ultimo comma cod. civ. Secondo motivo: violazione dell'art. 741 cod. civ. Violazione dell'art. 91 cd. proc. civ. Soccombenza virtuale dei soccombenti. Terzo motivo: violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Quarto motivo: violazione dell'art. 75 cod. proc. civ. Inammissibilità della costituzione di Giorgio Pernarella, quale liquidatore dell'accomandita.

Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

2. Prima di esaminare il merito delle questioni prospettate, occorre affrontare preliminarmente il profilo dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nella materia in esame. 2.1 Come già osservato nell'ordinanza interlocutoria sopra ricordata in premessa, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 cod. civ., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art.111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, dunque, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo, e non essendo la stessa modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012; Cass. S.U. 20957/2004). 2.2 La Corte ritiene che il ricorso - così proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 111 Cost. - è inammissibile. Occorre infatti concludere per l'inammissibilità del ricorso straordinario, riguardando le doglianze con lo stesso introdotte non già direttamente ed esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di reclamo ex art. 2192 cod. civ. quanto piuttosto il merito della controversia. Invero, non può dubitarsi che la lettura del contenuto dei motivi di ricorso sopra ricordati con la menzione della loro rubrica escluda che le doglianze proposte dalla ricorrente riguardino direttamente e immediatamente la statuizione sulle spese resa dal giudice del reclamo di cui all'art. 2192 cod. civ., statuizione che viene invece attinta solo in maniera indiretta e mediata da censure riguardanti il capo principale della decisione assunta dal tribunale, quello, cioè, sulla valutazione della soccombenza virtuale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,