Ordinanza — n. 38726/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Monza, con decreto del 10 aprile 2015, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l. al fine di veder riconosciuta la prededuzione al proprio credito, già ammesso dal G.D. al passivo del fallimento di Emmepi s.r.l. in chirografo. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l., al quale ha resistito con controricorso il fallimento di Emmepi s.r.l..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38726/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese dei giudizi vanno però integralmente compensate, in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione posta da entrambi i ricorsi, risolto dalle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 13659/2015 Numero sezionale 4399/2021 Numero di raccolta generale 38726/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 ORDINANZA sul ricorso n. 13659/2015 R.G. proposto da: Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Agostino De Cosmi n.18, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Iperti, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Pieri Nerli giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Emmepis.r.l., in persona del curatore dott. AlfredoTradati, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell'Avvocato Stefano Di Meo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittorio Versace giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e sul ricorso successivo proposto da:F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 13659/2015 Numero sezionale 4399/2021 Numero di raccolta generale 38726/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 CO.FER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L.
Andronico n.24, presso lo studio dell'Avvocato Ilaria Romagnoli, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato ElenaPellereyClapasson, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Emmepi S.r.l., in persona del curatore dott. AlfredoTradati, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell'Avvocato Stefano Di Meo, rappresentato e difeso dall'vvocatoVittorio Versace giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso i decreti del Tribunale di Monza depositati il 10/4/2015 e il 29/4/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal cons.Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Monza, con decreto del 10 aprile 2015, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l. al fine di veder riconosciuta la prededuzione al proprio credito, già ammesso dal G.D. al passivo del fallimento di Emmepi s.r.l. in chirografo. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l., al quale ha resistito con controricorso il fallimento di Emmepi s.r.l..
2. Il Tribunale di Monza, con decreto del 29 aprile 2015, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Co.Fer. s.r.l. al fine di veder riconosciuta la prededuzione al proprio credito, già ammesso dal G.D. al passivo del fallimento di Emmepi s.r.l. in chirografo.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 13659/2015 Numero sezionale 4399/2021 Numero di raccolta generale 38726/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Co.Fer. s.r.l., al quale ha resistito con controricorso il fallimento di Emmepi s.r.l..
3. I ricorsi sono stati riuniti.
4. L’Avv. Giovanni Pieri Nerli, quale difensore di Lombarda Graniti Pietre e Porfidi s.r.l., ha depositato in data 8 ottobre 2021 un atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto, in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale allegata al ricorso. Tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.
5. L’Avv. Elena Pellerey Clapasson, quale difensore di Co.Fer. s.r.l., ha depositato in data 7 ottobre 2021 un atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto, in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale allegata al ricorso. Tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.
6. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione rispetto a entrambi i ricorsi, a prescindere dall’accettazione delle rinunce da parte del controricorrente: infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto un simile atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della decisione impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 10140/2020, Cass.3971/2015).
Le spese dei giudizi vanno però integralmente compensate, in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione posta da entrambi i ricorsi, risolto dalle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 13659/2015 Numero sezionale 4399/2021 Numero di raccolta generale 38726/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.
U, 5685/2020) solo in epoca successiva alla loro proposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dei giudizi di cassazione riuniti. Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i giudizi. Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2021. La Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .