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Ordinanza — n. 38695/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of concrete prejudice and failure to challenge all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38695/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate concrete prejudice from the alleged judicial defect. Although the company argued for nullity based on defense rights violations, the court noted that bankruptcy proceedings rely on multiple independent grounds, and missing one does not invalidate the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 182 bis, comma 6, l.fall.: An appeal challenging a judgment for judicial defect requires proof of concrete prejudice; if the judgment rests on multiple independent grounds, failing to challenge all of them results in inadmissibility due to lack of interest.

Parole chiave

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concrete prejudice requirement bankruptcy declaration nullity multiple independent grounds lack of interest to appeal judicial defect challenge restituzione del termine scaduto rinvio del dibattimento termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 182 bis, comma 6, l.fall.
fall.) dalla data dell’udienza fissata dal tribunale ai sensi del settimo comma dell’art. 182 bis.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, 02.08.2019, n. 20874
Sez.1, 6.3.2019 n.6518
Sez.1, 6.3.2019 n.6518; Sez.3, 13.2.2019 n.
Sez.3, 13.02.2019 n. 4159
Sez.2, 9.8.2017 n.19759
4159; Sez.2, 9.8.2017 n.19759;Sez.3, 27.1.2014 n.1612; Sez.
Sez.3, 27.01.2014 n.1612
Sez.3, 13.05.2014, n. 10327
Sez.5, n. 11493 del 11.05.2018
Sez.1, n. 18641 del 27.07.2017
Sez.3, n. 15350 del 21.06.2017
Sez.6, n. 9752 del 18.04.2017
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Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 6215/2020 proposto da: Mossi & Ghisolfi s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via delle Quattro Fontane 20 presso lo studio dell'avvocato Antonio Auricchio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luca Jeantet, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, -ricorrente - contro Fallimento Mossi & Ghisolfi s.p.a., Pubblico Ministero presso Procura Repubblica di Alessandria, Procuratore Generale presso Corte Cassazione, Procuratore Generale presso Corte d'appello Torino, - intimati - nonché contro Fallimento Mossi & Ghisolfi s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via M.

Mercati, 51 presso lo studio dell'avvocato Nicola Marotta e rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Maria Giovanni Presti, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6215/2020 -controricorrente Numero sezionale 4720/2021- avverso la sentenza n. 27/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero di raccolta generale 38695/2021Data pubblicazione 06/12/2021 TORINO, depositata il 9.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.11.2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI RILEVATO CHE 1.

Con decreto del 16.7.2019 il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile, e comunque rigettato, la domanda ai sensi dell’art.182 bis, comma 6, l.fall. presentata da Mossi & Ghisolfi s.p.a. e, con sentenza in pari data, ha dichiarato il fallimento della società, accogliendo l’istanza in tal senso proposta dal Pubblico Ministero ex art.7 l.fall. La Mossi & Ghisolfi nell’ottobre del 2017 aveva avanzato domanda di concordato in bianco ma non aveva provveduto a depositare nel termine il piano e la proposta; aveva poi ottenuto un rinvio dell’udienza fissata per la dichiarazione di fallimento, per poter presentare un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.; il 29.3.2019, invece di depositare l’accordo, aveva solo presentato istanza di inibitoria ai sensi del sesto comma dell’articolo; all’udienza del 4.6.2019, fissata ai sensi del settimo comma, aveva ottenuto un termine per integrare la documentazione; all’udienza del 15.7.2019 il Tribunale aveva negato un ulteriore termine per il deposito dell’accordo, ritenendo che la sua condotta integrasse un’ipotesi di abuso dello strumento, e aveva dichiarato il fallimento.

2. La Mossi & Ghisolfi s.p.a. ha proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento. Con tale atto la reclamante non ha negato il suo stato di insolvenza, ma solo la configurabilità di un abuso del processo per aggiramento del disposto dell’art.161, commi 9 e 10, l.fall.; ha pertanto lamentato la mancata concessione, all’udienza di rinvio, del termine di cui al settimo comma dell’art.182 bis. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6215/2020 Numero sezionale 4720/2021 Si è costituito in giudizio il curatore fallimentare, chiedendo il Numero di raccolta generale 38695/2021Data pubblicazione 06/12/2021 rigetto del reclamo. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9.1.2020, ha rigettato il reclamo con aggravio di spese del grado. In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto, in forza di una interpretazione sistematica, che il termine di non oltre sessanta giorni che, ai sensi del settimo comma dell’art.182 bis l.fall. il tribunale assegna al debitore per il deposito dell’accordo, decorra dall’iscrizione nel R.I. dell’istanza di cui al precedente sesto comma dello stesso articolo, relativa al divieto per i creditori di iniziative cautelari o esecutive, e non dalla data dell’udienza fissata per l’esame della stessa ed ha pertanto escluso che la reclamante potesse dolersi della sua mancata concessione, posto che nella specie fra la data di iscrizione dell’istanza e quella di emissione del decreto di inammissibilità erano trascorsi più di due mesi (anzi, ipotizzando la prorogabilità del termine in questione ex art. 162 l. fall., anche più di settantacinque giorni) senza che l’accordo fosse stato formalizzato; ha aggiunto che in ogni caso, anche considerando come riferimento iniziale la data dell’udienza, il termine sarebbe scaduto ad una distanza massima di 34 giorni dalla pronuncia della sentenza dichiarativa, senza che Mossi & Ghisolfi avesse anche solo prospettato la concreta e prossima definizione dell’accordo e la possibilità effettiva di suo deposito, con tutti gli allegati necessari, entro la predetta scadenza; ha infine affermato di condividere la motivazione del Tribunale di Alessandria in ordine alla ricorrenza di una fattispecie di abuso del processo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Mossi & Ghisolfi s.p.a. con atto notificato l’8.2.2020, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 19.3.2020 ha proposto controricorso il Fallimento Mossi & Ghisolfi s.p.a. chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6215/2020 Numero sezionale 4720/2021 Il Fallimento ha depositato memoria illustrativa Numero di raccolta generale 38695/2021 ex Data pubblicazione 06/12/2021art.380 bis 1, cod.proc.civ. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., Mossi & Ghisolfi denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.182 bis, commi 6 e 7, l.fall. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che il termine “non superiore a sessanta giorni” che il tribunale assegna ai sensi del settimo comma dell’art.182 bis citato decorra improrogabilmente dalla data di iscrizione nel R.I. dell’istanza di cui al sesto comma, persino nel caso in cui sia venuto a scadere prima dell’udienza fissata per la comparizione e, dunque, prima che il giudice abbia potuto verificare la completezza della documentazione.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 182 bis, commi 6 e 7, l.fall, agli artt.112,115,116 cod.proc.civ., agli artt.2697,2727,2729 cod.civ., e comunque vizio motivazionale, contestando alla corte territoriale di aver configurato una fattispecie di abuso del processo e di aver così negato la concessione di un termine legalmente dovuto per completare il processo ristrutturativo.

3. I motivi vanno dichiarati inammissibili, perché la ricorrente non affronta e non confuta l’accertamento della corte del merito secondo cui, in sede di impugnazione, essa non aveva neppure prospettato che l’accordo era di concreta e prossima definizione e che, ove non fosse intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, la relativa domanda di omologazione sarebbe stata effettivamente depositata, con tutti gli allegati necessari, entro il termine di sessanta giorni (eventualmente prorogato ex art. 162 l. fall.) dalla data dell’udienza fissata dal tribunale ai sensi del settimo comma dell’art. 182 bis.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6215/2020 3.1.Tale accertamento integra un’ulteriore, autonoma Numero sezionale 4720/2021Numero di raccolta generale 38695/2021ratio decidendi posta a fondamento della statuizione di rigetto del Data pubblicazione 06/12/2021 reclamo, con la quale la corte d’appello ha inteso sottolineare che la reclamante non aveva allegato, né tantomeno dimostrato, di aver subito un effettivo pregiudizio a causa del rifiuto del tribunale, quand’anche in tesi illegittimo, di concederle un ulteriore rinvio onde consentirle di usufruire del termine massimo previsto dalle legge per il deposito dell’accordo.

Tanto, in applicazione implicita del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la parte che propone impugnazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivatone, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella annullata (Sez.2, 02.08.2019, n. 20874;

Sez.1, 6.3.2019 n.6518; Sez.3, 13.2.2019 n. 4159; Sez.2, 9.8.2017 n.19759;Sez.3, 27.1.2014 n.1612; Sez. 3, 13.05.2014, n. 10327). 3.2. Ciò premesso, è sufficiente rilevare che è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.05.2018, Rv. 648023 – F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6215/2020 01; Sez. 1, n. 18641 del 27.07.2017, Rv. 645076 – Numero sezionale 4720/2021Numero di raccolta generale 38695/202101; Sez. 3, n. 15350 del 21.06.2017, Rv. 644814 – 01;

Sez. 6 - 5, n. 9752 del Data pubblicazione 06/12/2021 18.04.2017, Rv. 643802 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi e di € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 17 novembre 2021 La Presidente Magda Cristiano F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I