Cassation court allows claim against Calabria Region for environmental cleanup duties via special succession under Art. 111 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Appellate Court's decision to dismiss the main claim against the Calabria Region, ruling that the Region succeeded to the former Emergency Commissioner's duties. The appellant argued that the transfer of environmental management functions constituted a special succession under Article 111 of the Civil Procedure Code, preserving the original plaintiff's standing. The court agreed, citing its own precedent that such administrative transfers do not extinguish the transferring entity's status, thereby validating the Region as the proper defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.c.; Art. 2041 c.c.: The transfer of public administrative functions from a central body to a regional authority constitutes a special succession under Article 111 of the Civil Procedure Code, preserving the original party's standing and allowing the successor entity to be sued for damages incurred during the transferred mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
6 ORDINANZA sul ricorso 14103/2016 proposto da: De Leo Cesare, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Secchi n.9, presso lo studio dell'avvocato Zimatore Valerio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n.12, presso lo studio dell'avvocato Pungi' Graziano, rappresentata e difesa dall'avvocato Naimo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonchè contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n.12, presso lo studio dell'avvocato Pungi' Graziano, rappresentata e difesa dall'avvocato Naimo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale condizionato; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 623/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 09/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.623/2015, depositata in data 9/5/2015, - in controversia promossa dall'avvocato Cesare De Leo, nei confronti dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di C 19.800,49, a titolo di competenze dovute in relazione ad un incarico affidatogli di direttore operativo nella direzione dei lavori di bonifica del sito ex Pertusola di Crotone, ovvero in via subordinata al pagamento di indennizzo ex art.2041 c.c., ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda principale, in difetto di convenzione scritta, ed accolto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
In particolare, i giudici d'appello, premesso che il giudizio si era interrotto per intervenuta cessazione dell'Ufficio del Commissario, appellante, ed era stato riassunto dalla Regione Calabria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e del De Leo, hanno sostenuto che :
a) in punto di legittimazione passiva, a seguito della cessazione del regime emergenziale relativo alla gestione dei rifiuti in Calabria ed al processo di trasferimento di competenze tra enti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la stessa sussisteva, dovendo ritenersi che, per effetto dell'OPCM n. 57/2013, considerato anche il disposto normativo di cui all'art.1, comma 422, 1.147/2013, disciplinante la successione universale tra gli uffici regionali ed i soggetti qualificabili come rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti o delegati (il che non ricorreva, nella specie, non potendo il Commissario essere qualificato come rappresentante della Regione, essendo indicato dalla PCM), vi era stata una successione a titolo particolare, non universale, della Regione Calabria nei rapporti in precedenza facenti capo al cessato Ufficio commissariale, con conseguente applicazione dell'art.111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie;
b) in ordine ad uno dei due presupposti dell'azione di arricchimento ingiustificato nei confronti di pubblica amministrazione, vale a dire il riconoscimento dell'utilità dell'opera, nella specie non si poteva rinvenire un comportamento fattuale di riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera prestata dal De Leo, atteso che le uniche attività del professionista erano consistite nella partecipazione all'attività di presa in possesso delle aree, nel giugno 2005, nell'attività di interpretazione, non richiesta, nel giugno 2006, di una clausola contrattuale ed in un sollecito operato, il 20/6/2006, insieme al Direttore Lavori, per la definizione della pratica riguardante le aree di stoccaggio, dopo di che, in data 1/9/2006, la nomina del De Leo era stata revocata ed il primo SAL era stato emesso successivamente, il 4/9/2006, da parte della Direzione Lavori, il che non implicava alcun riconoscimento dell'attività del professionista, non trattandosi di organo dell'Amministrazione deputato alla formazione della volontà dell'Ente.
Avverso la suddetta pronuncia, Cesare De Leo propone ricorso per cassazione, notificato il 3-6/6/2016, affidato a due motivi, nei confronti della Regione Calabria (che resiste con controricorso notificato il 30/6/2016) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, (che resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo, notificato il 18/7/2016). Il ricorrente principale e la Regione Calabria hanno depositato controricorsi all'avverso ricorso incidentale.
Tutte le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 12224/2018, il ricorso è stato rimesso, per questione ripartizione tabellare interna, alla Prima sezione civile. lEI ricorrente principale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale De Leo lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2041 c.c., in punto di rigetto, nel merito, dell'azione di indebito arricchimento sotto il profilo della ritenuta mancanza di prova sul requisito dell'utilitas ovvero del suo riconoscimento, esplicito o implicito, da parte della pubblica amministrazione, atteso che le Sezioni Unite hanno nel 2015 con sentenza n. 10798 affermato il principio opposto, che il riconoscimento dell'utilitas non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento azionata dal privato nei confronti dell'ente pubblico; con il secondo motivo, si lamenta poi, ex art.360 n. 3 c.p.c., l'errata e contraddittoria applicazione dell'art.2041 c.c. e, ex art.360 n 5 c.p.c., l'insanabile contraddittorietà della motivazione, in relazione al ragionamento seguito dalla Corte di merito per ritenere insussistente l'utilitas delle prestazioni ultra-annuali svolte dal De Leo come esperto a supporto del Direttore Lavori, sulla base di una valutazione oggettiva.
2. I ricorrenti incidentali denunciano, in via subordinata all'accoglimento del ricorso, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.1 dell'O.P.c.M. n. 57 del 14/3/2013, 1, comma 422, I. 147/2013, 110, 111 c.p.c., in relazione al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, dovendo ritenersi che, per effetto della citata OPCM n. 57/2013 e della L.R. n. 18/2013, tutte le competenze erano state trasferite alla Regione Calabria.
3. La prima censura del ricorso principale è fondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 10798/2015; conf. Cass.15937/2017), sulla necessità o meno di un requisito ulteriore - quello del riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione - rispetto a quelli standards fissati dagli artt. 2041 e 2042 c.c., allorché l'azione venga proposta nei confronti della P.A., ha sposato una valutazione oggettiva dell'arricchimento, che prescinda dal riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato, alla luce di una lettura dell'istituto più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia «che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi», così affermando che «il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"».
Le Sezioni unite hanno precisato che «le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis"».
Recuperando un proprio precedente (Cass., SU, n. 4198 del 1982), le Sezioni Unite del 2015 hanno quindi considerato sia l' arricchito pubblico che l' arricchito privato tenuti entrambi all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato od ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché «imposto». Sulla base di tali principi, qui pienamente condivisi, deve concludersi che ormai è stato espunto dal campo di indagine del giudice di merito l'accertamento di quel quid pluris, individuato, dai precedenti orientamenti interpretativi, nella valutazione di utilità dell'opera, cosicché, come nei rapporti tra privati, dunque, l'unica prova che l'attore deve offrire a fondamento della sua domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. concerne l'impoverimento e l'arricchimento, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto, e l'azione per ingiustificato arricchimento dovrà essere accolta tutte le volte in cui il privato dimostri l'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione, mentre dovrà essere rigettata ove l'ente convenuto dimostri di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato, l'opera conseguente all'apporto professionale.
La prova, pertanto, non concerne più la valutazione di utilitas bensì il giudizio contrario dell'amministrazione e, dunque, trattandosi di prova contraria incombe sul convenuto (Cass. 7158/2018). Ora il ricorrente incidentale non ha sostenuto nel merito o in questa sede di avere rifiutato le prestazioni ovvero di esservi stato un arricchimento imposto dal privato, con conseguente impossibilità di manifestare il rifiuto, stante l'inconsapevolezza del fatto.
4. Il secondo motivo è assorbito. 5.11 motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato. Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 16793/218, in altra causa tra le stesse parti avente ad oggetto domanda del De Leo di liquidazione del compenso o di indennizzo, ex art.2041 c.c., con riferimento ad altro incarico ricevuto nel 2002 dall'Ufficio del Commissario Delegato) che «l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/3/2013 ha previsto le modalità di trasferimento delle competenze alla Regione nell'ottica di una collaborazione tra organi precedentemente legittimati e nuovi organi regionali, di guisa che, come riconosciuto dal giudice amministrativo, si è di fronte ad una vicenda qualificabile entro i più contenuti limiti di una successione a titolo particolare nei rapporti controversi, con conseguente applicazione processuale dell'istituto di cui all'art. 111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie».
La successione universale ex art.110 c.p.c. tra gli uffici regionali e i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 I. n. 225 del 1992 sarebbe stata configurabile solo allorchè questi ultimi fossero qualificabili come «rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati», il che doveva escludersi, posto che il Commissario era indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza che potesse in alcuna misura essere qualificato quale rappresentante della Regione Calabria. Peraltro, in relazione ad altro ambito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21690/2019) hanno del pari qualificato come successione a titolo particolare, ex art.111 c.p.c., il trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione Calabria, affermando che :
«Per effetto della I. r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'Il novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della I. r.
Calabria n. 14 del 2015 e 1 della I. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante».
6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e respinto l'incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e respinto l'incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Cort