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Decreto — n. 38127/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn per lack of counter-appeal and procedural compliance.

Numero d'incarto Decreto — n. 38127/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished because the appellant formally withdrew the appeal while the respondent failed to file a counter-appeal. The appellant argued for withdrawal, whereas the respondent merely appeared to prepare for a potential hearing. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements under the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes proceedings if no counter-appeal is filed and formal requirements are met.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure lack of counter-appeal procedural dismissal conseguenze del ritiro abbandono del procedimento riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9485/2019 R.G. proposto da Mohammad Kobir MIA, rappresentato e difeso dall’Avv.Stefania PATTARELLO, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n.31 , presso lo studio dell’Avv. Fabio PULSONI; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma un semplice atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30/