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Ordinanza — n. 37656/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37656/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37656/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21349/2015 R.G. proposto da Fallimento della Leo Croce & C. Sanremo s.a.s. di Giancarlo Croce nonché di Giancarlo Croce in proprio, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avv. Claudio Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Muratore Aprosio, giusta procura a margine del ricorso – ricorrente – contro Banca Carige S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via P. L. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 184 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 37656/2021 — snciv · Corte di Cassazione: In relazione alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa l’eventualità dell’applicazione, da parte del giudice del merito, dei poteri di integrazione istruttoria previsti dagli artt.210 e 213 cod. proc. civ., va rilevato come le relative considerazioni, siccome affidate a motivazione perfettamente intellegibile e come tale riconoscibile, sfuggono al sindacato di questa Corte, restando appannaggio esclusivo della valutazione di merito (per l’art. 210: Sez. 6-1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017; per l’art. 213: Sez. 3, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019).

Parole chiave

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azione revocatoria fallimentare obbligo di restituzione revoca del fallimento retrocessione di credito revoca del credito al consumo recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 184 cod. proc. civ
È incontestato che la produzione da parte del fallimento dell’ “estratto centrale rischi” della Banca d’Italia sia avvenuto in uno con la memoria depositata entro il secondo termine concesso ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21349/2015 R.G. proposto da Fallimento della Leo Croce & C. Sanremo s.a.s. di Giancarlo Croce nonché di Giancarlo Croce in proprio, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avv. Claudio Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Muratore Aprosio, giusta procura a margine del ricorso – ricorrente – contro Banca Carige S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via P. L. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv.

Mario Contaldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Silvestri e Andreina Bianchini, giusta procura in calce al controricorso – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21349/2015 Numero sezionale 4332/2021 Numero di raccolta generale 37656/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 960/2014, depositata in data 12 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. Il Fallimento della Leo Croce & C. Sanremo s.a.s. di Giancarlo Croce, nonché di Giancarlo Croce in proprio, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria delle rimesse su vari conti correnti aperti presso Banca Carige S.p.A., effettuate dalla società e dal suo accomandatario nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per complessivi euro 505.176,11.

2. Banca Carige S.p.A. ha resistito con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. «Primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 184, 194 co.1° e 213 cod. proc. civ., nonché degli artt. 67, co. 2°, R.D. 267/1942 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ.»; b. «Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ.»;

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto. r.g. n. 21349/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21349/2015 Numero sezionale 4332/2021 Numero di raccolta generale 37656/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 4. È incontestato che la produzione da parte del fallimento dell’ “estratto centrale rischi” della Banca d’Italia sia avvenuto in uno con la memoria depositata entro il secondo termine concesso ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.

5. Contrariamente a quanto ritenuto nel primo motivo di ricorso, la preclusione processuale rilevata dalla Corte di appello non è un’interpretazione formalistica della normativa processualcivilistica, ma costituisce la piana interpretazione del meccanismo delle preclusioni previste dal combinato disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc civ., come questa Corte ha di recente argomentato con motivazione assolutamente condivisibile, cui si fa integrale rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 26574 del 09/11/2017). Il rilievo della sentenza di appello della tardività del deposito del citato documento, ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis, risulta, dunque, processualmente corretto.

6. In relazione alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa l’eventualità dell’applicazione, da parte del giudice del merito, dei poteri di integrazione istruttoria previsti dagli artt.210 e 213 cod. proc. civ., va rilevato come le relative considerazioni, siccome affidate a motivazione perfettamente intellegibile e come tale riconoscibile, sfuggono al sindacato di questa Corte, restando appannaggio esclusivo della valutazione di merito (per l’art. 210: Sez. 6-1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017; per l’art. 213: Sez. 3, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019).

7. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato come, in tema di applicazione del ragionamento presuntivo, questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 3,3 r.g. n. 21349/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21349/2015 Numero sezionale 4332/2021 Numero di raccolta generale 37656/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 Sentenza n. 8023 del 02/04/2009) ha espresso il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Nel caso di specie, la censura non soddisfa il citato requisito essenziale, limitandosi a evidenziare – peraltro sotto il solo profilo della violazione di legge e non del vizio motivazionale - la parcellizzazione dell’esame degli indizi asseritamente posta in essere dal giudice di secondo grado.

8. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 21349/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21349/2015 Numero sezionale 4332/2021 Numero di raccolta generale 37656/2021 Data pubblicazione 30/11/2021

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della Leo Croce & C. Sanremo s.a.s. di Giancarlo Croce nonché di Giancarlo Croce in proprio a rifondere a Banca Carige S.p.A., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021. Il Presidente Francesco Antonio Genovese r.g. n. 21349/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A