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Ordinanza — n. 37325/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to inadmissible procedural and merit-based grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37325/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elshani Valon inadmissible, ordering him to pay legal costs. Valon argued that the lower court failed to assess social danger and incorrectly denied his cohabitation with second-degree relatives under immigration law. The court rejected these claims because the first ground violated procedural rules regarding specific vices of motivation, while the second constituted an impermissible review of the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: The appeal is inadmissible if it relies on a generalized lack of motivation not fitting statutory definitions or seeks a substantive review of the lower court's established facts.

Parole chiave

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immigration expulsion cohabitation relatives procedural inadmissibility violation of motivation review of facts social danger assessment Cassation appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
5 (nella formulazione - qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una decisione resa il 27 giugno 2018 - disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L.
L. n. 134 del 2012
54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da dedursi, peraltro, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 8053 del 2014
134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da dedursi, peraltro, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n. 8053 del 2014.
Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020
18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass.
Cass. n. 3305 del 2017
6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 2915/2021 proposto da Elshani Valon ,cittadino kossovaro, rappresentato dall'avv guido Galletti elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Bernardo Botti del foro di Roma ,via Gramsci nr 20 contro Ministero Dell'interno 80185690585 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Colv1-19 P\ r,-,) é Ai -1-J -)intimato (- avverso l'ordinanza nr 377/2020 del Giudice di pace di Venezia pubblicato in data 19.11.2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da CAPRIOLI MAURA Fatto e Diritto Elshani Valon cittadino Kossovaro, venne espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Venezia del 11.9.2019, notificato in pari data, e conseguente ordine del Questore della medesima città.

L'opposizione avverso questi atti, tempestivamente proposta da Eishani Valon è stata respinta dal Giudice di Pace di Venezia , con ordinanza del 19.11.2020 , che ha ritenuto: che il ricorrente era stato espulso per violazione del reato di cui all'art 12 del Divo 286/1998 e che era stata per questo revocato il titolo del soggiorno; che non sussistevano in base ai certificati anagrafici allegati la convivenza ex art 19 comma secondo lett c) del T.U. 286/1998 . Avverso tale ordinanza Elshani Valon ha proposto opposizione formulando due motivi cui resiste con controricorso il Ministero degli Interni.

Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per aver il giudice di pace omesso di confrontarsi con tutti i rilievi proposti dall'opponente senza svolgere alcuna valutazione in ordine al requisito della pericolosità sociale posta a base del provvedimento di allontanamento al livello di integrazione nonché alla sussistenza di legami familiari. Con un secondo motivo si critica la non corretta applicazione del T.U. in materia di immigrazione da parte del gdp con riferimento al decreto di espulsione nei confronti di cittadini stranieri conviventi con parenti di secondo grado - denunciando la violazione dell'art 19 lett c) del divo 286/1998 .

Si lamenta in particolare la valutazione espressa dal primo giudice in merito all'insussistenza della prova della convivenza effettiva con parenti entro il secondo grado resistenti in Italia al momento dell'adozione della misura espulsiva. Il primo motivo è inammissibile laddove prospetta un vizio motivazionale, perchè fa riferimento ad una nozione di tale vizio ("omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia") non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione - qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una decisione resa il 27 giugno 2018 - disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da dedursi, peraltro, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

Per quanto concerne la seconda censura - appunto concernente la condizione di convivenza relativa a parenti entro il secondo grado quale elemento impeditivo dell'espulsione - l'inammissibilità deriva dal fatto che, al di là della deduzione in rubrica del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n.3, il tenore sostanziale della doglianza è nel senso di un sindacato prettamente di merito su un accertamento che il giudice di pace ha compiutamente svolto e del quale ricostruisce adeguatamente, sul piano motivazionale, i passaggi essenziali e gli esiti (nel senso dei difetto di prova della convivenza del ricorrente con un parente entro il secondo grado e della sussistenza in atti della dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente nel foglio notizie del 1.9.2019 ).

E' proprio in forza di tale convincimento fattuale che il giudice di merito ha poi fatto applicazione puramente consequenziale della discipilina di specie, escludendo in concreto la sussistenza della dedotta condizione di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett.

c) cit.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione). P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 1100,00 oltre s.p.a.d. Roma 11.11.2021