Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37324/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses immigration appeal due to special power of attorney lacking specific reference to the contested expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37324/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to specifically reference the contested expulsion order. The appellant's lawyer submitted a generic authorization covering all procedural phases and settlement powers without linking it to the specific administrative decision. The court ruled that such a general mandate violates the requirement for speciality in immigration litigation, citing established precedent regarding incompatible attorney instructions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; Art. 83 c.p.c., comma 3: A special power of attorney for a cassation appeal in immigration matters must explicitly reference the contested decision; generic authorizations covering all procedural phases and settlement powers are incompatible with the requirement of speciality and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
immigration appeal special power of attorney procedural speciality cassation inadmissibility expulsion order generic authorization Italian Civil Procedure motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
Art. 83 c.p.c., comma 3
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass.
art. 365 c.p
art. 83 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28146 del 2018
83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018;
Cass. n. 18257 del 2017
Cass. n. 18257 del 2017; Cass.
Cass. n. 6070 del 2005
Cass. n. 23381 del 2004
6070 2005; Cass. n. 23381 del 2004).
Cass. n. 4069 del 2020
Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020
18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass.
Cass. n. 3305 del 2017
6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

i ORDINANZA sul ricorso 2462/2021 proposto da Amankwaa Cavery Pius rappresentato e difesa dall'avv Mario Pasqualino Gaetano contro Ministero Dell'interno 80185690585 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato C o fu ti, Tt - avverso l'ordinanza nr 755/2020 del Giudice di pace di Palermo pubblicato in data 11.12.2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da CAPRIOLI MAURA Fatto e Diritto Il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso l'ordinanza del Giudice di Palermo del 6.12.2020 di rigetto dell'opposizione al decreto di espulsione.

Si è costituito il Ministero degli Interni con controricorso. il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.; anche nelle controversie in materia di immigrazione è applicabile il risalente principio in base al quale questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018;

Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005; Cass. n. 23381 del 2004). Tale principio è stato ribadito di recente proprio in un caso concernente la materia dell'immigrazione (Cass. n. 4069 del 2020) laddove è stata affermata l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della decisione impugnata e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla pronuncia o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio; in quel caso la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali....".

Anche nel caso che ci occupa la procura conferita su foglio separato non solo non contiene alcun specifico riferimento al provvedimento impugnato ma riferisce di conferire all'avv Mario Pasuqalino Gaetano in ogni stato e grado del procedimento ogni e più ampia facoltà di legge , ivi compresa la fase esecutiva, e quella di conciliare e transigere ,rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, con un tenore che il Collegio giudica incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 1100,00 oltre s.p.a.d. Roma 11.11.2021 Il Presid CORTE RUPREMA D' CAYMONit ( d