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Ordinanza — n. 37323/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against passport seizure order due to procedural inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37323/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant challenged a lower court's validation of a passport seizure order, arguing for translation of the expulsion decree and sufficient judicial reasoning. The court rejected these claims because the appellant failed to raise the translation issue before the lower judge and attempted to re-litigate facts already decided.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 13, para. 7, D.Lgs. 286/1998: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds were not timely raised before the lower court or if they constitute a prohibited re-examination of the contested facts.

Parole chiave

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procedural inadmissibility timely objection requirement prohibition of re-litigation passport seizure order expulsion decree translation motivo d'espulsione espatrio illegale insufficiente allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 7, D.Lgs. 286/1998

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34476 del 27/12/2019
Il secondo motivo è inammissibile in quanto è volto , al di là delle dedotte censure per vizio di motivazione, ad una non consentita, nel giudizio di legittimità, rivisitazione,attuale della vicenda di lite (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).
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Testo completo

i ORDINANZA 2&-t sul ricorso 2090/1Z920J proposto da Sehab Abderrezzag rappresentato e difeso dall' avv Rosella Migliore elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio del difensore in Genova,via Sestri 59-1 6;_ich ZAGLI`. contro Ministero Dell'interno 80185690585 - intimato - avverso l'ordinanza nr 6503/2020 del Giudice di pace di Venezia pubblicata in data 16-10-2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da CAPRIOLI MAURA Fatto e Diritto Con ordinanza del 16.10.2020 il Giudice di pace di Venezia convalidava il provvedimento del Questore di Venezia nella parte in cui venivano disposta la misura della consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso l'Ufficio immigrazione della Questura ritenendo sussistenti le condizioni per l'applicazione delle misura di prevenzione e rilevando la regolarità dell'atto presupposto ( decreto di espulsione).

Avverso tale ordinanza il ricorrente propone due motivi di ricorso . Il Ministero degli interni non si è costituito. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 13,comma sette,del dlgs nr 286/1998 in relazione all'alt 360 primo comma nr 3 c.p.c. per la mancata traduzione in lingua araba del decreto di espulsione. Con un secondo motivo si censura il provvedimento in relazione alla carenza di motivazione in ordine ai motivi di applicazione delle misure personali in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il Giudice di pace convalidato in modo apodittica il provvedimento del Questore senza far comprendere le ragioni della sua valutazione.

Il primo motivo è inammissibile. Si rileva come il giudice di pace non riferisca della deduzione avanti a sè di tale profilo di opposizione, nè il ricorrente - come sarebbe stato suo onere secondo i canoni legali di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione - fornisce in questa sede elementi ed indicazioni di sorta attestanti, al contrario, la sua tempestiva deduzione avanti al giudice di pace. Sicchè questa Corte non è stata posta in condizione di verificare tale circostanza, con la conseguenza che - in mancanza di ciò - il profilo censurato non può che ritenersi nuovo in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto è volto , al di là delle dedotte censure per vizio di motivazione, ad una non consentita, nel giudizio di legittimità, rivisitazione,attuale della vicenda di lite (Cass. n. 34476 del 27/12/2019). Va comunque osservato che il Giudice di pace non ha aderito acriticamente al provvedimento del Questore come afferma il ricorrente ma ha valutato la congruità delle misure disposte sia in relazione al lasso temporale previsto per la presentazione sia in relazione alla natura delle prescrizioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazioni in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma 11.11.2021 Il Presidente ( dott Francesco tgin o Genovese) c, Ff ROPROM O c439110V4F. Li t/ ppa S