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Ordinanza — n. 37306/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed as inadmissible for generic grounds lacking specific legal paradigms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37306/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the asylum seeker's appeal against the lower court's rejection of his refugee claim inadmissible. The applicant argued that the appellate court failed to properly evaluate his personal risk in Nigeria and lacked sufficient vulnerability for humanitarian protection. The court rejected these arguments because the appeals were generic, failed to cite the specific legal paradigms required under Article 360 of the Civil Procedure Code, and sought a re-evaluation of factual findings rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: Appeals to the Court of Cassation must cite specific legal paradigms from Article 360; generic criticisms of factual assessments or lack of individualized reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility Article 360 Civil Procedure Code generic legal grounds lack of specific paradigm re-evaluation of facts domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 13 DPR 115/2002
d.lgs. n.251 del 2007
a), e), f), 3, 7, 8, 11 del d.lgs. n.251 del 2007 per aver il giudice d'appello ritenuto il racconto del richiedente non circostanziato, veri- tiero, credibile e con riscontri nella situazione complessiva della Nige- ria, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
d.lgs. n.25 del 2008
d.lgs. n.286 del 1998
n.25 del 2008 e 5 comma 6 del d.lgs. n.286 del 1998, circa la protezione umanitaria, in quanto difetterebbe il requisito della vulnerabilità.
articolo 702 bis cod. proc. civ
686 del 2019 depositata 1 111 novembre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 82 del 2019 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Nicholas Ezukwuse, avverso l'ordinanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6 marzo 2019 n. 6519
Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im- pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019 n. 6519).
Sez. 6-1, n. 420/2012
Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv.
Sez. 6-1, n. 359/2013
621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez.
Sez. 6-1, n. 15756/2013
359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).
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Testo completo

.N. ORDINANZA sul ricorso 19838/2020 proposto da: EZUKWUSE NICHOLAS, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Min- garelli e dall'Avv. Federico Muzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Cardinali in Roma via Bevagna n.46; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresen- tato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, costituito al solo fine di partecipare ex art.370 primo comma cod. proc. civ. all'eventuale udienza di discussione della controversia - resistente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n.686/19, depositata 1'11 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:

1. Con sentenza n. 686 del 2019 depositata 1 111 novembre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 82 del 2019 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Nicholas Ezukwuse, avverso l'ordinanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ. resa il 6 gennaio 2019 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell'opposizione a decreto della Commis- sione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di prote- zione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, nigeriano, rendeva noto di provenire dal sud del Paese di origine, abbandonato per il timore di essere ucciso dalla comunità Obahima, come accaduto al padre il quale aveva deciso di non autoriz- zare la trivellazione dei terreni di proprietà, sotto i quali erano stati individuati giacimenti petroliferi.

3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi mentre il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell'eventuale parteci- pazione all'udienza di discussione. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'articolo 360 primo comma codice procedura civile - viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma 1 lett. a), e), f), 3, 7, 8, 11 del d.lgs. n.251 del 2007 per aver il giudice d'appello ritenuto il racconto del richiedente non circostanziato, veri- tiero, credibile e con riscontri nella situazione complessiva della Nige- ria, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

5. Con il secondo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n.3 codice procedura civile - viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma 1 lett.

h) e 17 del d.lgs. n.251 del 2007 per aver la Corte di appello mancato di riconoscere nella fattispecie i presupposti per la protezione sussidiaria, tenuto conto anche della provenienza dalla Nigeria.

6. Con il terzo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente pa- radigma dell'articolo 360 primo comma codice procedura civile - viene dedotta la nullità della sentenza per travisamento dei fatti su una prova ritenuta decisiva e la violazione o falsa applicazione degli artt.32 comma 3 del d.lgs. n.25 del 2008 e 5 comma 6 del d.lgs. n.286 del 1998, circa la protezione umanitaria, in quanto difetterebbe il requisito della vulnerabilità.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro ana- loga tecnica di formulazione - che oltretutto per due dei tre motivi non individua neppure il pertinente paradigma processuale per introdurre la censura in Cassazione, e sono inammissibili. La Corte rammenta che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im- pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019 n. 6519).

8. Orbene, nel caso di specie, premesso che la Corte d'appello ha va- lutato il rischio Paese e la situazione complessiva della Nigeria facendo ricorso a COI e fonti conoscitive internazionali autorevoli, le censure sono generiche e chiaramente dirette ad ottenere un nuovo apprezza- mento degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici.

9. La terza censura è poi del tutto generica e non individualizzata e non viene neppure dedotta l'integrazione in Italia del richiedente, fermo restando che va escluso che l'inserimento sociale possa di per sé ren- dere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

10. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nes- suna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2021 iiali