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Ordinanza — n. 37304/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for generic Mali origin claim lacking specific persecution evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37304/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible due to the applicant's failure to provide specific details about his alleged persecution in Mali. While the applicant claimed he fled after his father's murder, the court found his account overly generic and lacking concrete geographical or factual references. Consequently, the appellate court's finding that the claim was insufficient to trigger the duty of investigation was upheld, rendering the procedural defect fatal to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007; Art. 360 c.p.c.: The duty of investigation for subsidiary protection under general violence is limited to verifying objective risks of indiscriminate harm, and appeals must specifically challenge the lack of examination of decisive facts rather than alleging vague motivational defects.

Parole chiave

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subsidiary protection general violence duty of investigation inadmissible appeal generic claim Mali asylum procedural defect allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007
Per il resto, quanto alla denunciata violazione di legge, si rammenta che in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett.
Art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 251 del 2008
Art. 360 primo comma nn. 3 e 5 codice procedura civile
134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 54 comma primo lett. b) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83
Con riferimento alla parte della censura in cui viene fatto valere il vizio motivazionale, la Corte rammenta che l'art. 54, comma primo, lett.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002
articolo 702 bis cod. proc. civ
193 del 2020 depositata 1'11 maggio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 699 del 2019 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Makan Fofana, avverso l'ordi- nanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019
CGUE, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17654/2020 proposto da: MAKAN FOFANA, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Megna, elet- tivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Car- dinal De Luca n.10; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., - intimato - 4_ avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n.193/20, depositata 1'11 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:

1. Con sentenza n. 193 del 2020 depositata 1'11 maggio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 699 del 2019 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da Makan Fofana, avverso l'ordi- nanza ex articolo 702 bis cod. proc. civ. resa il 5 settembre 2019 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell'opposizione a decreto della Commis- sione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di prote- zione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, cittadino del Mali, rendeva noto di provenire dalla re- gione del Kayes, e di aver dovuto lasciare il proprio Paese di origine. La sentenza impugnata precisava che il richiedente si era trasferito all'interno del Mali per aiutare il padre nella gestione di un piccolo ne- gozio, e di aver abbandonato il Paese dopo l'uccisione del padre.

3. Propone ricorso il richiedente affidato ad un unico motivo mentre il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Considerato che:

4. Con un unico motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma nn. 3 e 5 codice procedura civile- viene dedotta la violazione o falsa applica- zione dell'art.14 lett.

c) del d.lgs. n.251 del 2007 e dell'art.8 comma 3 del d.lgs. n.251 del 2008 per difetto di istruttoria con riferimento al Paese di origine, nonché la motivazione omessa e/o insufficiente.

5. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla parte della censura in cui viene fatto valere il vizio motivazionale, la Corte rammenta che l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con- vertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei con- fronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012. La novella trova perciò applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata I'll maggio 2020 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conseguente inammissibilità della parte del mo- tivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro norma- tivo processuale (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

6. Per il resto, quanto alla denunciata violazione di legge, si rammenta che in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett.

c) del d. Igs. n. 251 del 2007, ove sia allegata dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione del suo Paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. Igs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di nascita del richiedente (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021, Rv. 661190 - 01). Infatti, l'onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell'ipotesi descritta nell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualiz- zanti, previste dall'art. 14, lett.

a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale vio- lenza indiscriminata - dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna - percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al ri- schio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l'attualità con riferimento alla situa- zione oggettiva del Paese di origine e, in particolare, dell'area di pro- venienza del richiedente (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020, Rv. 658819 - 01; conforme, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021, Rv. 660520 - 01).

7. Orbene, nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato che il rac- conto è molto generico e privo di riferimenti certi, anche quanto alla provenienza geografica, avendo il richiedente reso noto solo di prove- nire dalla contea del Kayes e il trasferimento alla non meglio precisata città di Goa per aiutare il padre, poi ucciso, «fornendo indicazioni con- trastanti anche sul luogo di nascita» (cfr. p.3 sentenza impugnata) pur essendo stato sentito in sede di audizione, anche dinanzi al primo giu- dice.

8. Siffatto accertamento in fatto non è censurato nel succinto ricorso per Cassazione e, invero, non viene ricostruita quale sia la fattispecie concreta, il fatto narrato dal richiedente, la sua vicenda personale e individualizzata. L'estrema genericità e lacunosità rende non decisiva la censura quanto al mancato esercizio da parte del giudice d'appello degli obblighi di cooperazione istruttoria ai fini dell'art.14 lett.

c) del d.lgs. n.251 del 2007, perché non è chiaro quale sia il fatto e la censura non è individualizzata né configura con chiarezza gli estremi del con- flitto armato interno (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719 - 01) essendo incerto anche il / f luogo di nascita del ricorrente, oltre che di spostamento interno al Paese di origine.

9. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nes- suna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 15 settembr