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Ordinanza — n. 37032/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specifically contest the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37032/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the public entity's appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the reasoning of the lower court. The municipality argued that the reconstruction contribution should be recalculated based on the actual date of work realization rather than the 1998 parameters. The court rejected this, ruling that the appeal did not adequately contest the specific legal grounds used by the appellate court to deny the recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, n. 4 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically contest the ratio decidendi of the contested decision or if they merely seek a re-evaluation of facts without challenging the legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds ratio decidendi contest public reconstruction contribution interests on public funds contributi di mantenimento spese di ristrutturazione restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
120 del 1987, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 4 cod. proc. civ.
civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n.
Art. 13-bis del d.m. n. 8 del 1987, convertito nella legge n. 120 del 1987
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Santa Ninfa denuncia la violazione dell'art. 13-bis del di.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/02/2004, n. 3741
Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741;
Cass., 23/03/2005, n. 6219
Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n.
Cass., 17/07/2007, n. 15952
6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n.
Cass., 19/08/2009, n. 18421
15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass.24/02/2020, n.
Cass., 24/02/2020, n. 4905
Cass., 10/08/2017, n. 1989
In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 1989).
Cass., 07/12/2017, n. 29404
Cass., 04/08/2017, n. 19547
Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n, 16056; Cass.
Cass., 04/04/2017, n. 8758
Cass., 02/08/2016, n. 16056
Cass. Sez. II, 27/12/2019, n. 34476
Cass., 04/03/2021, n. 5987
34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23855/2016 proposto da: Comune di Santa Ninfa, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacomo Boni n.15, presso lo studio dell'avvocato Sambataro Elena, rappresentato e difeso dall'avvocato Lentini Giovanni, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ferreri Paolo, Ferreri Santo - intimati - avverso la sentenza n. 1287/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2007, Paolo Ferreri e Santo Ferreri conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, il Comune di Santa Ninfa, chiedendo la rideterminazione del contributo per la ricostruzione del proprio alloggio, distrutto dal terremoto del Belice del 1968, liquidato dall'ente sulla base dei parametri per i contributi erogati per l'anno 1998, in misura aggiornata con riferimento all'epoca di realizzazione delle opere, ai sensi della legge n. 120 del 1987. Il Tribunale adito, con sentenza n. 20/2011, accertato il diritto degli attori al pagamento dell'integrazione del contributo loro erogato, e preso atto dell'intervenuto pagamento di tale integrazione in data 14 aprile 2008, condannava il convenuto al pagamento, in favore dei Ferreri, degli interessi al tasso legale da! 5 novembre 2002, data del d.m. che ha riconosciuto l'indicizzazione, fino alla data dell'effettivo pagamento (14 aprile 2008), per l'importo complessivo di Euro 24.698,94, in favore di Santo Ferreri, e di Euro 15.345,91, in favore di Paolo Ferreri.

2. Con sentenza n. 1287/2015, depositata il l'8 settembre 2015, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello del Comune di Santa Ninfa, confermando in toto la decisione di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ente pubblico nei confronti di Paolo Ferreri e Santo Ferreri, affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione i. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Santa Ninfa denuncia la violazione dell'art. 13-bis del di. n. 8 del 1987, convertito nella legge n. 120 del 1987, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello abbia disatteso il terzo motivo di appello. Con il quale l'ente pubblico aveva dedotto la correttezza della rideterminazione del contributo per la ricostruzione dell'alloggio dei Ferreri, poiché operato con riferimento al tempo dell'effettiva assegnazione del contributo (aprile-maggio 2000), laddove in origine le somme erogate erano state determinate con riferimento ai contributi erogati per l'anno 1998. 1.2.

Il motivo è inammissibile. 1.2.1. Va osservato, ai riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibin ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente.

Diversamente verrebbe ad essere impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass,, 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700; Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745). In tema di ricorso per cassazione, invero, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dai vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass.

Sez. U., 12/11/2020, n. 25573). 1.2.2 Nel caso concreto, il Comune di Santa Ninfa si è limitato a dedurre che la rideterminazione del contributo era stata effettuata con riferimento all'ultimo decreto ministeriale pubblicato al tempo dell'assegnazione del contributo (aprile-maggio 2000), senza in alcun modo chiarire sotto quale profilo l'assunto della Corte territoriale - corroborato in fatto dalle risultanze della disposta c.t.u. - secondo la quale avrebbe dovuto aversi riguardo, invece, alla diversa epoca di realizzazione delle opere (anno 2002).

La doglianza, così come proposta, è, pertanto, inammissibile. 2. .Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - il Comune di Santa Ninfa denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. cìv. e per mancanza assoluta di motivazione, nonché la violazione dell'art. 13-bis della legge n 120 dei 1987, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. 2.1. Il ricorrente lamenta, sotto diversi profili, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che, al momento della proposizione della domanda, il Comune non aveva la disponibilità delle somme per procedere al pagamento dell'indicizzazione del contributo, essendo ie somme disponibili destinate al pagamento di coloro che non avevano ricevuto contributo alcuno.

Per contro, una volta ricostituito da parte dello Stato il fondo per l'erogazione di tali contributi, in data 14 apriie 2008, lente. aveva disposto «l'accredito della somma richiesta in favore degli attori, a totale soddisfo». 2.2. T. motivi sono inammissibili, 2.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741;

Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass.24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 1989). 2.2.2. Nel caso concreto, le suesposte censure non colgono in alcun modo la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che, per un verso, non è affatto incentrata sul ritardo nell'erogazione delle somme che sarebbero state corrisposte agli odierni intimati, in maniera pienamente satisfattiva, non appena lo Stato aveva ripristinato il fondo per la relativa erogazione.

Ed invero - come dianzi detto - la Corte aveva, per contro, rilevato che il contributo per la ricostruzione non era stato corrisposto con riferimento all'epoca di effettiva realizzazione delle opere (2002) e, quindi, non poteva considerarsi pienamente satisfattivo. Per altro verso, i motivi di ricorso in esame non si confrontano, per contestarlo specificamente, con l'assunto della Corte, secondo cui «la stessa descrizione delle fasi amministrative che hanno contraddistinto le richieste di finanziamento evidenziano l'imputabilità all'ente stesso «dell'omessa previsione degli stanziamenti destinati a coprire il fabbisogno di coloro i quali avevano maturato il diritto ail'indicizzazione».

A fronte di tale chiara statuizione, le censure si limitano, invero, a generiche deduzioni ed alla riproduzione di documenti che evidenzierebbero la non esigibilità del credito contributivo, il cui esame - costituente indubbiamente un accertamento di merito - viene inammissibilmente sottoposto a questa Corte sub specie del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. È, per vero, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404;

Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n, 16056; Cass. Sez, li., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il \fersarnervto„ da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo urAcao, pari a quello, ove dovuto, per il