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Ordinanza Interlocutoria — n. 36464/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36464/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36464/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ERLOCUTORIA sul ricorso 24979/2016 proposto da: Comune di Donon, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente dorniciliato in Roma, Via Cassiodoro n.9, presso lo studio dell'avvocato Cari Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Uras Roberto, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Baccoli Antonio, Baccoli Erisia„ Baccoli Giuseppe, Baccoli Maria Daniela, Baccoli Ornelia„ Frau Bruno, F:.-au Efisio, Frau Flavio, Frau Maria Rita, Frau Pietro, Margic:tta Sandro, Pia Maria Bonaria; - intimati - avverso la sentenza n. 605/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres.

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36464/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. In via preoiudiziale rileva il Collegio che, con ordinanza depositata il 12 gennaio 2018, la sesta sezione civile, alla quale il ricorso era stato rimesso dal relatore, con proposta di definizione ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., all'esito della camera di consiglio reputava insussistenti - in relazione alla questione della notificazione del ricorso per riassunzione al contumace, in caso di mutamento dei soggetti originari del processo - i presupposti per la definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 cod. proc. civ.

Parole chiave

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notificazione della decisione obblighi di notifica rinuncia al dibattimento orale contumacia notificazione valida donatario

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. civ
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 24979/2016 proposto da: Comune di Donon, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente dorniciliato in Roma, Via Cassiodoro n.9, presso lo studio dell'avvocato Cari Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Uras Roberto, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Baccoli Antonio, Baccoli Erisia„ Baccoli Giuseppe, Baccoli Maria Daniela, Baccoli Ornelia„ Frau Bruno, F:.-au Efisio, Frau Flavio, Frau Maria Rita, Frau Pietro, Margic:tta Sandro, Pia Maria Bonaria; - intimati - avverso la sentenza n. 605/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres.

VALITUTTI ANTONIO. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1995, Sandro Margiotta, Mario Baccoli e Luigi Frau convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, il Comune di Donori, chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione per l'ablazione di fondi di loro proprietà situati nel territorio dell'ente pubblico. Disposta c.t.u., il giudizio veniva sospeso, con ordinanza del 25 novembre 2006, in attesa della definizione di altri giudizi, instaurati dagli stessi attori nei confronti del Comune di Donori, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'irreversibile trasformazione dei medesimi fondi.

Tali giudizi venivano definiti con sentenze nn. 399, 400 e 404/2007, tutte depositate il 13 febbraio 2007, che rigettavano le domande.

2. Con ricorso in data 14 ottobre 2008, Sandro Margiotta e gli eredi di Mario Baccoli (Antonio, Giuseppe, Maria Daniela, Ornella, Efisia e Maria Bonaria Pia) e di Luigi Frau (Pietro, Efisio, Flavio, Bruno e Maria Rita), deceduti nelle more, proponevano istanza per la riassunzione del giudizio sospeso, ai sensi degli artt. 295 e 297 cod. proc. civ., nonché istanza di ricostruzione del fascicolo d'ufficio risultato smarrito. Tali atti non venivano notificati al Comune di Bonari, che nel giudizio era rimasto contumace.

3. Con sentenza n. 605/2016, notificata I'l agosto 2016, la Corte d'appello di Cagliari ha condannato il Comune di Donori al pagamento delle indennità di espropriazione in favore di Sandro Margiotta e degli eredi di Mario Baccoli e di Luigi Frau, oltre interessi legali e spese del giudizio 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ente pubblico nei confronti dei medesimi soggetti, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, con il quale deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio, sul presupoosto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificata al contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., laddove l'atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti «il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio».

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. In via preoiudiziale rileva il Collegio che, con ordinanza depositata il 12 gennaio 2018, la sesta sezione civile, alla quale il ricorso era stato rimesso dal relatore, con proposta di definizione ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., all'esito della camera di consiglio reputava insussistenti - in relazione alla questione della notificazione del ricorso per riassunzione al contumace, in caso di mutamento dei soggetti originari del processo - i presupposti per la definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 cod. proc. civ.

Per tale ragione la sesta Sezione rimetteva la causa alla pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile. Senonchè, per mero disguido, il ricorso è stato fissato per l'odierna adunanza camerale, per la decisione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'ad, 380-bis. 1 cod. proc. civ.

2. Orbene, ritiene il Collegio che, stante il tenore letterale inequivoco adoperato dali'art. 380-bis, ultimo comma, la causa debba essere rimessa come disposto dalla sesta sezione civile - alla pubblica udienza di questa sezione. L'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. non dispiega, invero, effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti (Cass., 25/06/2019, n. 16913). P.Q.M, Rimette la causa alla pubblica udienza, dinanzi alla prima sezione civile, mandando alla cancelleria per l'avviso alle parti ed al pubblico ministero. Così deciso