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Ordinanza Interlocutoria — n. 36463/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends appeal on humanitarian protection due to pending Supreme Court ruling on stability-based rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36463/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal proceedings pending a decision on a preliminary question of law regarding the right to humanitarian protection. The appellant, a Bangladeshi national, argued that his stable employment and family ties in Italy created a vulnerability preventing his return, while the lower court rejected his claims as unverified and civil in nature. Consequently, the case was remitted to the Supreme Court for a ruling on the specific legal interpretation before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98; The right to humanitarian protection may be denied if the foreigner's stable integration makes repatriation unlikely to cause vulnerability, provided the Supreme Court has not yet ruled on the configurability of this right under the cited provision.

Parole chiave

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humanitarian protection stable employment family ties repatriation vulnerability preliminary question suspension of proceedings foreign national status asilo di famiglia afghana

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98
la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 comma 6 d.
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Testo completo

LOCUTORIA sul ricorso 23893/2020 proposto da: Alam Jahir, elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, .i,A \-‘ / ru3 ()4-1'4'*) Qksay-, fhw Av,),RA q--à chlaz t- intimatod \f‘A- ek.), oGheS'A -4£ - avverso la sentenza n. 246/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da PIERLUIGI DI STEFANO FATTI DI CAUSA Alam Jahir, cittadino del Bangladesh, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 febbraio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: - aveva lasciato il Bangladesh nel giugno 2008 per contrasti familiari. Il padre, dopo la morte della madre, si era risposato e i fratelli nati successivamente volevano impossessarsi di tutti i beni estromettendolo insieme agli altri fratelli del primo matrimonio. La Corte di appello ha ritenuto tali dichiarazioni non veridiche per assenza di circostanze di riscontro e genericità della notizia sui contrasti non essendo neanche spiegata la ragione per (rrórf ave !tentato di avere protezione nel proprio paese.

Si tratta comunque di una mera vertenza civilistica. Escludeva, infine, le condizioni di pericolosità del paese ai fini della protezione sussidiaria. Escludeva anche le condizioni per la protezione umanitaria (non emergendo dal narrato del ricorrente condizioni di vulnerabilità nel paese di origine non essendo sufficiente la mera ricerca di migliori condizioni di vita con lo svolgimento di attività lavorativa in Italia RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell'11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 comma 6 d.

Igs. n. 286/98, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare; la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U.Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 14_,Pr dente Mag - /lana CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Prima Sezio