Ordinanza — n. 36366/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl motivo è infondato. L’orientamento di questa corte è costante nell’affermare che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, l.fall., quando i bilanci degli ultimi tre esercizi siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36366/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora la violazione dell’art. 1 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché la corte d’appello non ha tenuto conto che la società era in liquidazione e, dunque, essendo l’attivo superiore al passivo, non poteva essere dichiarata fallita. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente non fornisce indicazioni di sorta da cui ricavare che abbia effettivamente dimostrato in giudizio che l’attivo fosse superiore al passivo fallimentare, ma si limita ad affermare di avere semplicemente allegato, nel corso del processo, di essere in stato di liquidazione e di avere un patrimonio relitto maggiore rispetto alle passività.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24195/2019R.G. proposto da Hotel Taverna dei Re s.r.l., in liquidazione (C.F. 03602000659), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Nocera e Carmine Pepe, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Romavia Castelfidardo 26. - ricorrente - contro Fallimento della Hotel Taverna dei Re s.r.l., in liquidazione (C.F. 03602000659), in persona del curatore pro tempore, Di Simone Vincenzo. - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 975 del 2019, depositata il giorno 4 luglio 2019, nel giudizio iscritto al n.r.g. 172 del 2019.
F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24195/2019 Numero sezionale 4749/2021 Numero di raccolta generale 36366/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
RILEVATO CHE La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 4 luglio 2019, ha respinto il reclamo proposto dalla Hotel Taverna dei Re s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Salerno su istanza del creditore Vincenzo Di Simone. Ha ritenuto la corte d’appello che il debitore non avesse dimostrato di non avere superato le soglie di fallibilità, in quanto i bilanci dell’ultimo triennio pure prodotti in giudizio, dovevano ritenersi non attendibili, essendo stati depositati solo dopo la notifica dell’istanza di fallimento, neppure tenendo conto dell’esposizione debitoria rilevante nei confronti dell’erario.
Hotel Taverna dei Re s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; non hanno spiegato difese le parti intimate. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 15, comma quarto, l.fall., poiché i bilanci degli ultimi tre esercizi dimostravano che essa società non poteva essere dichiarata fallita, per mancanza dei requisiti dimensionali, sia in relazione all’attivo, che con riguardo ai ricavi lordi e all’esposizione debitoria complessiva.
1. Il motivo è infondato. L’orientamento di questa corte è costante nell’affermare che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, l.fall., quando i bilanci degli ultimi tre esercizi siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24195/2019 Numero sezionale 4749/2021 Numero di raccolta generale 36366/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 requisiti della non fallibilità (Cass. 20/12/2018, n. 33091; Cass.23/11/2018, n. 30516; Cass. 01/12/2016, n. 24548; Cass.30/06/2014, n. 14790; Cass. 28/06/2012, n. 11007). Nella vicenda all’esame, il giudice di merito ha ritenuto che i bilanci dell’ultimo triennio prodotti in giudizio dalla società debitrice non potessero essere utilizzati quale fonte di prova, avuto riguardo alla loro complessiva inattendibilità, con una valutazione in fatto che si sottrae alle censure di legittimità, valorizzando, per un verso, la circostanza che detti bilanci erano stati tutti contestualmente approvati dall’assemblea dei soci e depositati nel registro delle imprese dopo la notifica dell’istanza di fallimento, e per altro verso, che i medesimi neppure riportavano – tra le voci del passivo – una ingente esposizione debitoria nei confronti dell’erario, che invece perfino nella relazione redatta da un consulente di parte dalla fallita risultava ammessa come esistente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora la violazione dell’art. 1 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché la corte d’appello non ha tenuto conto che la società era in liquidazione e, dunque, essendo l’attivo superiore al passivo, non poteva essere dichiarata fallita. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente non fornisce indicazioni di sorta da cui ricavare che abbia effettivamente dimostrato in giudizio che l’attivo fosse superiore al passivo fallimentare, ma si limita ad affermare di avere semplicemente allegato, nel corso del processo, di essere in stato di liquidazione e di avere un patrimonio relitto maggiore rispetto alle passività.
3. Con il terzo motivo eccepisce ancora la violazione dell’art. 1 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., atteso che la corte d’appello ha omesso di spiegare perché non F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24195/2019 Numero sezionale 4749/2021 Numero di raccolta generale 36366/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 ha ritenuto dimostrata la mancata conoscenza del debito fiscale, nonostante le cartelle non le fossero mai state notificate. 3.1.
Il motivo è inammissibile per carenza di qualsivoglia interesse al suo accoglimento, considerato che è incontroverso – lo ammette, come visto, la relazione tecnica di parte prodotta dalla reclamante in appello – che le cartelle relative ad una parte del debito erariale portato dai ruoli (per importi assai significativi), vennero ritualmente notificate alla debitrice, con successiva azione esecutiva infruttuosa promossa dall’esattore, restando quindi del tutto irrilevante, ai fini della prova dell’insolvenza, la sorte del restante carico fiscale.
4. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,