Decreto — n. 36032/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16335/2021 R.G. proposto da Adam MOHAMMED, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita LABBRO FRANCIA RITA; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avv ocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 36032/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da Adam MOHAMMED, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita LABBRO FRANCIA RITA; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avv ocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16335/2021 R.G. proposto da Adam MOHAMMED, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita LABBRO FRANCIA RITA; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avv ocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 18/1