Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35848/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify the withdrawal act to the opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35848/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the act of withdrawal was not properly notified to the opposing parties or their lawyers. Although the appellant's lawyer signed a withdrawal agreement resulting in a settlement, the lack of formal notification meant the process could not be extinguished. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible while compensating litigation costs despite the subsequent transaction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, last paragraph, cod. proc. civ.; The act of withdrawal from a cassation appeal must be notified to the parties or communicated to their lawyers to be effective; failure to do so renders the appeal inadmissible rather than extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal notification requirements inadmissibility declaration litigation costs compensation procedural formalities azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari ritiro a seguito di transazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, last paragraph, cod. proc. civ.
3876 del 18/02/2010), a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod.
Art. 13, M/Vila 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, M/Vila 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta" (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010
Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010), a norma dell'art.
Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006
Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006; n.
Sez. 3, Sentenza n. 17187 del 2014
Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 2016
Cass. n. 13636/2015
115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19159-2017 r.g. proposto da: COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl (cod. fisc. P.Iva 00956880728), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Gregorio De Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, Viale della Repubblica n. 82 - ricorrente - contro ABRESCIA DOMENICO, MANGANELLI LEONARDO, MANGANELLI MADDALENA, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Alberto Lucchese, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio Placidi. - controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Bari, depositata in data 16.1.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto dalla COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl nei confronti di ABRESCIA DOMENICO, MANGANELLI LEONARDO, MANGANELLI MADDALENA in relazione alla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1927 del 2012, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci della cooperativa per mancanza della delibera assembleare di riparto della spesa.

2. La sentenza, pubblicata il 16.1.2017, è stata impugnata da COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ABRESCIA DOMENICO, MANGANELLI LEONARDO, MANGANELLI MADDALENA, hanno resistito con controricorso;

3. Fissata l'udienza in camera di consiglio, in data 23 luglio 2021 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, per intervenuta transazione tra le parti, non notificato ai controricorrenti. CONSIDERATO CHE Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010), a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (cfr. anche:

Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006; n. 17187 del 2014; n. 12743 del 2016). Dallo scrutinio degli atti emerge che l'atto di rinuncia sottoscritta dall'Avv. De Palma per la parte ricorrente non è stato notificato alle parti costituite, sicchè occorre procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione anche in considerazione della intervenuta transazione, allegata all'atto di rinuncia. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, M/Vila 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensat