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Ordinanza — n. 35844/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against life insurance contract nullity and damages, upholding lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35844/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Caterina Mazzotta's appeal against the Rome Court of Appeal's judgment regarding the nullity of life insurance contracts and associated damages. Mazzotta argued that the lower court erred in finding the promoter's conduct illegal without proof and in calculating damages, while Unicredit and the promoter contended the plaintiff failed to produce account statements required to prove the loss. The court ruled that the burden of proving the damage rests on the injured party, making the lack of documents decisive, and that the appeal's criticisms regarding double recovery and non-pecuniary damages were inadmissible or non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 2059 c.c.; The burden of proving damage rests on the injured party, and equitable discretion in assessing non-pecuniary damages is not subject to cassation review.

Parole chiave

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burden of proof damage life insurance contract nullity non-pecuniary damages assessment financial promoter liability inadmissible appeal grounds risarcimento del danno restituzione e risarcimento prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 2059 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Infine, il settimo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine al regime delle spese conseguente alla fondatezza degli altri motivi di ricordo, è inammissibile perché non si tratta di autonoma censura.
Art. 13, comma 14, d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.
art. 210 c.p
art. 83 c.p
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., non avendo la Corte d'appello esaminato la validità della procura alle liti rilasciata alla Unicredit s.p.a.
art. 115 c.p
Il motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla statuizione sull'inidoneità probatoria del "prospetto aggiornato" prodotto dall'attrice, mentre è noto che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 2059 c.c
art. 91 c.p
Infine, il settimo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n.3852/2017 proposto da: Mazzotta Caterina, elettivamente domiciliata in Roma, in via Salaria n.332, presso lo studio dell'avvocato De Majo Giuseppe, che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- CNP Unicredit Vita s.p.a., Unicredit S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; Marinuzzi Roberto; - intimati - avverso la sentenza n. 5758/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Unicredit s.p.a, già Fineco Group s.p.a., propose appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 29.10.07 che, in accoglimento della domanda proposta da Caterina Mazzotta, aveva: dichiarato la nullità di alcuni contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con la Cisalpina Previdenza s.p.a. (cui era succeduta Fineco Vita s.p.a.), poiché recanti la firma apocrifa di Caterina Mazzotta, condannando la Fineco Vita s.p.a. a restituire all'attrice i premi versati in esecuzione dei predetti contratti di assicurazione per il complessivo ammontare di euro 106.789,78 oltre interessi; condannato Capitalia s.p.a. e Roberto Marinuzzi, nella qualità di promotore finanziario, in solido, al risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 258.228,00 oltre interessi in favore della Mazzotta, nonché a rimborsare alla "Fineco Vita" s.p.a. l'importo dei premi sopra indicato, che la società era stata condannata a restituire all'attrice.

Al riguardo, l'appellante censurò la sentenza impugnata: nella parte in cui il giudice aveva accertato la condotta illegittima del promotore finanziario Marinuzzi senza alcuna prova idonea; nella parte in cui il giudice aveva erroneamente sostenuto che una sola proposta inviata dalla Fineco era stata inviata alla Mazzotta, mentre invece le polizze erano due, considerando che l'attrice aveva sollevato la contestazione solo dopo quattro anni dalla stipula dei contratti di gestione dei fondi con la Banca popolare di Brescia nel giugno 1998; nella parte in cui il giudice aveva affermato che la Mazzotta non avrebbe ricevuto gli estratti-conto da cui evincere gli addebiti effettuati a fronte del versamento dei premi in favore della Fineco s.p.a., poiché essi erano stati invece regolarmente inviati (documenti che comunque Capitalia s.p.a. non avrebbe potuto produrre in giudizio perché il contratto di gestione e quello di conto corrente erano stati stipulati con la Bipop Carire); nella parte relativa alla omessa motivazione in ordine all'incidenza che la condotta del promotore finanziario avrebbe avuto sul patrimonio investito della Mazzotta; nella parte riguardante le polizze assicurative che erano agganciate a fondi d'investimento il cui valore fluttuava sul mercato incidendo sugli stessi investimenti; nella parte relativa alla liquidazione del danno.

Con sentenza del 30.9.18, la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello principale della Unicredit s.p.a. (l'appello incidentale della CNP Unicredit Vita, già Fineco Vita s.p.a., è stato rigettato), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la banca appellante al pagamento, in favore della Mazzotta, della minor somma di euro 79.941,21, di cui 20000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto: errata la liquidazione del danno patrimoniale come eseguita dal Tribunale, che l'aveva determinata nella somma pari alla differenza tra l'importo degli investimenti effettuati dall'attrice (C 249.046,90) e il valore residuo dei medesimi alla data della domanda (C 61.472,289), liquidando tale danno, invece, nella rivalutazione all'attualità della somma versata dall'attrice in esecuzione dei contratti falsamente sottoscritti (C 106.789,78, come detto), oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato, e dunque nella complessiva somma di C 59.941,21; che mancava la prova del preteso ammontare degli investimenti in C 249.046,90, non avendo l'attrice prodotto gli estratti conto da cui ciò sarebbe dovuto risultare e non potendo, inoltre, i medesimi essere prodotti dalla banca appellante, la quale è soggetto diverso da quella presso cui era stato acceso il conto corrente; che pertanto l'attrice avrebbe dovuto chiedere un ordine di esibizione nei confronti del terzo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto tali documenti.

Caterina Mazzotta ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati con memoria. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., non avendo la Corte d'appello esaminato la validità della procura alle liti rilasciata alla Unicredit s.p.a. a margine dell'atto d'appello, in quanto affetta da vari vizi evidenziati nella comparsa conclusionale in appello. Il secondo motivo denunzia il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che aveva esaminato la procura rilasciata in primo grado (che faceva riferimento ad ogni fase e grado del giudizio), omettendo invece l'esame della procura rilasciata a margine dell'appello.

La ricorrente lamenta, al riguardo, che la Corte d'appello abbia superato la predetta eccezione d'invalidità della procura a margine dell'atto di appello valorizzando la procura rilasciata in primo grado, valevole anche per il grado di appello, essendo tale procura emessa in favore di società fusasi nell'appellante. Si sostiene che ciò essa non avrebbe potuto fare d'ufficio, in mancanza di una deduzione in tal senso della banca, la quale aveva dichiarato di agire in appello "giusta procura a margine del presente atto". I due motivi sono connessi e dunque da esaminare congiuntamente.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di invalidità della procura, né riportato - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - il testo della propria comparsa conclusionale in appello da cui esse risulterebbero. Il secondo motivo è infondato, spettando al giudice la valutazione, anche d'ufficio, della regolare costituzione delle parti. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., avendo erroneamente la Corte d'appello affermato che la documentazione prodotta non provava il versamento della somma di euro 249.046,90 - pari all'addebito per investimenti- sul conto corrente, mentre in primo grado era stato prodotto un prospetto aggiornato all'8.7.04 contenente il riepilogo di tutte le operazioni relative alle polizze assicurative, documento non esaminato dalla Corte d'appello.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla statuizione sull'inidoneità probatoria del "prospetto aggiornato" prodotto dall'attrice, mentre è noto che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (v. da ult., Cass., SU., n. 20867/2020). Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 210, c.p.c.

In particolare, il ricorrente censura la statuizione secondo cui la banca appellante non avrebbe potuto produrre in giudizio gli estratti conto, essendo il rapporto intercorso con soggetto giuridico diverso, evidenziando che è invece pacifico in causa che la banca appellante era la risultante di un processo di fusione societaria cui aveva partecipato anche la banca presso cui era stato originariamente acceso il conto corrente.Il motivo è inammissibile perché si tratta di questione non decisiva. Invero, la ratio decidendi della sentenza impugnata, sul punto, consiste nel difetto di produzione degli estratti conto da parte dell'attrice, e si tratta di ratio conforme a legge, perché l'onere della prova del danno grava appunto sul soggetto danneggiato.

A fronte di ciò, la considerazione pure svolta dal giudice di secondo grado, secondo cui "inoltre" la banca appellante non avrebbe potuto produrre gli estratti conto, è un rilievo svolto solo ad abundantiam, che dunque non può formare oggetto di censura avente il carattere della decisività. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c., nonché omessa o insufficiente pronuncia, censurando l'esclusione, dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale, della somma di C 106.789,78, pari all'importo dei premi versati dall'attrice, perché, secondo la Corte d'appello «il capitale ha già formato oggetto di restituzione a carico di Fineco Vita s.p.a. che aveva percepito in concreto detta somma, come si evince dalla nota in data 7 febbraio 2003 di Cisalpina Previdenza s.p.a., poi Fineco Vita s.p.a.».

Al riguardo da quanto è dato comprendere dalla invero non chiara esposizione del motivo di ricorso) la ricorrente lamenta che invece nulla rileva, nei suoi confronti, che la banca abbia dovuto rimborsare - come da statuizione della sentenza di primo grado passata in giudicato in quanto non impugnata - alla compagnia assicuratrice l'importo di cui sopra. Il motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente non sembra cogliere la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che è quella di impedire la duplicazione del risarcimento in favore dell'attrice, che si verificherebbe nel caso di pagamento di quella stessa somma da parte sia della società assicuratrice che della banca, non già la duplicazione del pagamento, a carico della banca, nei confronti della società assicuratrice e della ricorrente, su cui invece la ricorrente sembra basare la sua censura.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., avendo la Corte d'appello irragionevolmente ridotto la liquidazione del danno non patrimoniale alla somma di euro 20000,00, pur basandosi sui medesimi parametri di valutazione applicati dal Tribunale il quale aveva però liquidato la maggior somma di euro 50000,00. Il motivo è inammissibile perché si tratta di sostanziale critica della decisione equitativa del giudice di appello- il quale ha motivato in maniera esaustiva sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo- che non è censurabile in cassazione ancorché sia diversa da quella, altrettanto discrezionale, del giudice di primo grado.

Infine, il settimo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine al regime delle spese conseguente alla fondatezza degli altri motivi di ricordo, è inammissibile perché non si tratta di autonoma censura. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu