Italian Court dismisses asylum appeal for lack of specific legal grounds under Article 366 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because it failed to meet procedural requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and did not specifically address the lower court's factual findings regarding credibility or safety conditions in the country of origin. Consequently, the court refused to re-evaluate the judges' assessments of non-credibility and security risks without specific legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater dPR n. 115/2002: An appeal against a judgment on international protection is inadmissible if it does not specifically cite the legal provisions violated and does not adhere to the distinct grounds of the contested decision.
Parole chiave
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0 ORDINANZA sul ricorso 31690/2020 proposto da: Barrow Yahya, avvocato Davide Verlato -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza n. 1186/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RAGIONI DELLA DECISIONE Barrow Yahya, cittadino del Gambia, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31690/2020 Numero sezionale 4042/2021 Numero di raccolta generale 35714/2021 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 19/11/2021 internazionale e umanitaria.
Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Il primo motivo denuncia astrattamente plurimi profili di violazione di legge, impropriamente frammisti a vizi motivazionali, risultando inammissibile perché non specifico ex art. 366 n. 4 c.p.c. né aderente alle diverse rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata (concernenti la valutazione di non credibilità del racconto, l’accertamento delle ragioni della partenza e delle condizioni di sicurezza nel paese di origine), globalmente e genericamente criticate, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di incensurabili giudizi di fatto.
Inammissibile analogamente è anche il secondo motivo che, tra l’altro, non coglie né censura specificamente le valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine all’accertamento delle condizioni di sicurezza nel paese – svolto con adeguata citazione di plurime fonti informative – ai fini della protezione sussidiaria e dei profili di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria. Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 13 ottobre 2021 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #