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Ordinanza — n. 35352/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes lower court damages award for land occupation due to flawed expert valuation and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35352/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed a lower court's damages award against a railway company for illegally occupying land. The plaintiffs argued the court failed to justify why it accepted an expert report claiming the land was buildable despite conflicting evidence. The court ruled that when experts provide contradictory findings, the judge must explicitly explain why they chose one opinion over the other, and the compensation calculation must be based on the correct market value.

Regesto Legislator

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Art. 2043 cod. civ.; d.P.R. 327/2001: When conflicting expert reports exist regarding land buildability, the trial court must provide specific justification for its chosen conclusion; compensation for lawful occupation must be calculated based on the accurate market value of the expropriated property.

Parole chiave

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land occupation damages conflicting expert reports market value calculation specific judicial reasoning public utility expropriation retrocessione di beni espropriati restituzione e risarcimento fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 cod. civ.
d.P.R. 327/2001
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che:4.1 n primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 16, comma 4, lett. b), I. 867/1971
Ciò pur in presenza di una seconda relazione predisposta dal medesimo consulente che, dopo aver confermato la destinazione a verde privato, aveva quantificato il valore dell'area, in applicazione dell'art. 16, comma 4, lett.
artt. 2043 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 32, 37, 42-bis e 43 d.P.R.
art. 50 d.P.R. 327/2001
327/2001 nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, dato che la Corte d'appello ha quantificato l'indennità di occupazione legittima come una percentuale del risarcimento del danno piuttosto che dell'indennità di espropriazione, nel senso stabilito dall'art. 50 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19372/2021
Ora, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può di certo seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando però adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (Cass. 19372/2021).
Cass., Sez. U., 408/2000
Cass. 2100/2011
U., 408/2000, Cass. 2100/2011, Cass.
Cass. 5916/2016
2100/2011, Cass. 5916/2016).
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Testo completo

019 ORDINANZA sul ricorso n. 2026/2019 proposto da: Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Camelied? Civiie dollA CòrP i CasRa7ione, rappresentata e difesa dairAvvocato Bianca Pellegrino giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Curatolo Michele, Curatolo Paolo Francesco e Taibi Grazia; - intimati - avverso la sentenza n. 271/2018 della Corte d'appello di Caltanissetta depositata il 24/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2021 dal cons. Alberto Pazzi.er-7C--ò -2( c,e2 Rilevato che:

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 745/2010, riteneva - fra l'altro e per quanto qui di interesse — inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata da Grazia Taibi, Michele Curatolo e Francesco Paolo Curatolo nei confronti di Ferrovie dello Stato s.p.a. per l'occupazione di un terreno avvenuta in forza di un decreto prefettizio a cui non aveva fatto seguito alcuna espropriazione.

2. La Corte d'appello di Caltanissetta, una volta escluso che la condanna al risarcimento per equivalente monetario costituisse una domanda nuova e dopo aver riconosciuto il diritto dei proprietari a essere risarciti per l'illecito perpetrato dalle Ferrovie dello Stato in conseguenza dell'irreversibile trasformazione del fondo, constatava, sulla base delle risultanze della C.T.U. esperita, che l'area in discorso era destinata a "zona verde privata di rispetto", ne accertava comunque il "potere edificatorio" e determinava il suo valore complessivo alla data di scadenza del decreto che autorizzava l'occupazione in C 144.323, condannando Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al relativo pagamento. Riteneva inoltre dovuta l'indennità per occupazione legittima del terreno, che quantificava in misura pari all'interesse legale anno per anno vigente sul valore del terreno precedentemente accertato.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 22 maggio 2018, ha proposto ricorso Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati Grazia Taibi, Michele Curatolo e Francesco Paolo Curatolo non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:4.1 n primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2043 cod. civ., 32, 37, 42-bis e 43 d.P.R. 327/2001 nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: la Corte d'appello, pur avendo correttamente premesso che il pagamento dell'indennità dovuta per l'irreversibile trasformazione dell'area doveva prendere a riferimento il valore venale del terreno al momento della scadenza che autorizzava la legittima occupazione, ha recepito acriticamente le risultanze della prima C.T.U. espletata, che aveva tenuto a parametro il valore di zone edificabili limitrofe, senza considerare che, al contrario, l'area non era edificabile, come chiarito nella seconda relazione peritale, ed era destinata a zona verde privata di rispetto.

La motivazione della statuizione impugnata risulta quindi - a dire del ricorrente - chiaramente contraddittoria, dato che l'area, se fosse stata destinata a verde privato, non avrebbe potuto essere valorizzata in considerazione di un indice edificatorio. 4.2 D secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 32, 37, 42-bis e 43 d.P.R. 327/2001 nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, dato che la Corte d'appello ha quantificato l'indennità di occupazione legittima come una percentuale del risarcimento del danno piuttosto che dell'indennità di espropriazione, nel senso stabilito dall'art. 50 d.P.R. 327/2001.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 5.1 La Corte di merito ha correttamente ricordato che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'amministrazione, sicché il privato ha diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente; l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso, integra quindi un illecito di natura permanente che dà luogo a una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso (Cass., Sez.

U., 735/2015). Posto che il bene della vita richiesto con la domanda di tutela risarcitoria per l'illegittima occupazione di suoli è il risarcimento del danno parametrato al valore di mercato del bene, l'unico criterio a cui la Corte d'appello doveva fare ricorso - come peraltro è stato correttamente riconosciuto in sentenza (pag. 7) - era quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo (Cass. 6296/2014, Cass. 29992/2018). Occorreva quindi una ricognizione delle caratteristiche giuridiche del terreno al fine di verificare le caratteristiche del terreno e parametrare ad esse il risarcimento dovuto. 5.2 L'applicazione di simili criteri non è stata, tuttavia, adeguatamente motivata dalla Corte di merito, la quale, facendo proprie le prime considerazioni del C.T.U., da una parte ha riconosciuto che l'area in questione era "destinata nel P.R.G. di Caltanissetta a zona verde privata di rispetto", dall'altra ne ha accertato il potere edificatorio.

Ciò pur in presenza di una seconda relazione predisposta dal medesimo consulente che, dopo aver confermato la destinazione a verde privato, aveva quantificato il valore dell'area, in applicazione dell'art. 16, comma 4, lett. b), I. 867/1971, tenendo conto del valore agricolo medio della cultura più redditizia tra quelle della regione agraria in cui il terreno ricadeva. Dato che il riconoscimento dell'edificabilità di un suolo è legato soltanto alla sua classificazione urbanistica, occorreva verificare, onde assicurare la piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato del fondo occupato, se sullo stesso insistessero vincoli di destinazione tali da escludere o limitare l'edificabilità legale.

Questa verifica imponeva alla Corte di merito di optare per le due opposte soluzioni offerte dal consulente nominato, il quale, pur ribadendo sempre la classificazione dell'area a verde privato, dapprima ne aveva accertato il potere edificatorio e poi, chiamato a chiarimenti, lo aveva escluso. Ora, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può di certo seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando però adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (Cass. 19372/2021).

Pertanto, in presenza di simili, difformi, risultati peritali era necessario che la Corte di merito, ove avesse inteso uniformarsi alle risultanze della prima relazione, non si limitasse ad un'adesione acritica ad esse, ma giustificasse la propria preferenza, specificando la ragione per la quale, pur dopo aver chiamato a chiarimenti il consulente, aveva ritenuto di discostarsi dalle sue più recenti conclusioni, ravvisando comunque un potere edificatorio sull'area.5.3 L'illegittima individuazione del valore di mercato del bene travolge, inevitabilmente, anche la statuizione concernente la determinazione dell'indennità di occupazione legittima del terreno, che è stata compiuta prendendo a parametro il valore male accertato.

Il che non impedisce di rilevare, comunque, l'erronea individuazione da parte della Corte di merito della base di calcolo, poiché l'indennità di occupazione di immobili finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità deve essere determinata in misura corrispondente a una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione stessa (Cass., Sez. U., 408/2000, Cass. 2100/2011, Cass. 5916/2016).

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così