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Ordinanza Interlocutoria — n. 35020/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing due to new insolvency liquidation of the bank defendant affecting cassation procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35020/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new public hearing rather than ruling on the merits of the appeal. The lower courts had dismissed the plaintiffs' claim that the bank failed in its informational duties regarding risky financial investments. The court noted that the defendant bank had undergone insolvency liquidation and its assets were subsequently transferred to another institution, creating novel procedural issues.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 99/2017; Art. 36 c.p.c.: When an appeal involves a bank that has undergone insolvency liquidation followed by the transfer of its assets and liabilities to another financial institution, the case must be discussed in public hearing to address the specific procedural consequences of this corporate transformation.

Parole chiave

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insolvency liquidation bank asset transfer cassation procedure financial information duties public hearing requirement derivative litigation investment contract nullity prestito in obbligazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. n. 99/2017, conv., con modif., in I. n. 212/2017
Considerato che: La causa presenta questioni inedite, con particolare riguardo alle ricadute sul processo di cassazione della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito seguita da cessione delle attività e passività aziendali ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 3 d.l.
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Testo completo

ELOCUTORIA sul ricorso 23496/2017 proposto da: Fullin Vincenzo, Barattin Enrica, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oslavia n.30, presso lo studio dell'avvocato Gizzi Fabrizio, che li rappresente difeljcie 031123ZEDdall'avvocato De Castello Valentino, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liqudatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.204, presso lo studio dell'avvocato Zitielio Luca, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Musco Carbonaro Benedetta, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonchè contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.204, presso lo studio dell'avvocato Zìtiello Luca, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Musco Carbonaro Benedetta, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 496/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 02/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 23496/17 Rilevato che: Fullin Vincenzo e Barattin Enrica convenivano in giudizio davanti al tribunale di Belluno, la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. (in seguito per brevità BPV) per sentir dichiarare la nullità del contratto quadro e del relativo ordine di acquisto da essi impartito in data 12.7.02, avente ad oggetto titoli obbligazionari Cirio del valore nominale di C 21.000,00, per violazione degli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 58/98 e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522/98, con conseguente condanna di BPV alla restituzione della somma di C 22.431,38, oltre interessi; in via subordinata, í medesimi attori chiedevano la condanna della banca al risarcimento del danno da loro patito, quantificato in C 22.431,38, oltre interessi e rivalutazione.

Il tribunale accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno, sull'assunto che le informazioni fornite dalla banca dovevano ritenersi insufficienti, visto che gli attori erano piccoli risparmiatori senza pregresse esperienze in materia d'investimenti finanziari e l'istituto di credito non li aveva resi edotti in merito all'elevato rischio che l'acquisto di titoli Cirio avrebbe comportato, avuto riguardo al pericolo del mancato rimborso del capitale nonché al fatto che le obbligazioni acquistate erano state emesse da società estere e soprattutto all'ingente indebitamento del gruppo Cid°, la cui profonda crisi finanziaria emergeva dalle risultanze dei bilanci del gruppo e dalle notizie di stampa, ritenendo il tribunale che la banca non si era neppure attivata in riferimento all'attività successiva all'acquisto.

BPV proponeva appello che veniva accolto. A supporto di tale decisione di accoglimento dell'appello proposto dall'istituto di credito, per quanto ancora d'interesse, la Corte distrettuale ha ritenuto che non vi fosse stato inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca con riferimento:

1) al mancato avvertimento del pericolo di default del gruppo Cirio;

2) al mancato flusso di informazioni anche nella fase di attuazione del rapporto;

3) alla mancata consegna del prospetto informativo dell'emissione. In riferimento al primo profilo, perché i primi indici di dissesto si sarebbero manifestati solo nel novembre 2002 (mentre l'ordine di acquisto reca la data del 12.7.02) allorquando fu dichiarato il default di uno dei prestiti obbligazionari emessi (né le agenzie di rating avevano mai espresso fino ad allora dubbi in merito ai bilanci del gruppo Cirio); in riferimento al secondo profilo, risultava che i risparmiatori fossero stati resi edotti che i titoli non erano quotati e che l'operazione d'investimento era inadeguata rispetto alle linee concordate, oltre a quanto riferito dal teste Soccal sulla natura speculativa del prodotto finanziario acquistato di cui gli investitori erano stati informati; infine, sul terzo profilo, non vertendosi in un'ipotesi di sollecitazione all'investimento, a differenza del documento sui rischi generali, non era dovuta la consegna dell'offering circular.

Fullin Vincenzo e Barattin Enrica ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Venezia, affidando l'impugnazione a un motivo. Resistono con separati controricorsi Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo spa (cessionaria di attività e passività aziendali e, quindi, successore a titolo particolare nell'odierno rapporto controverso), che ha spiegato anche ricorso incidentale sulla base di un motivo. Tutte le parti hanno prodotto memorie. Considerato che: La causa presenta questioni inedite, con particolare riguardo alle ricadute sul processo di cassazione della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito seguita da cessione delle attività e passività aziendali ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, conv., con modif., in I. n. 212/2017; che pertanto si rende opportuna la discussione in pubblica udienza, come del resto già disposto, su ricorso analogo iscritto al n. 5951/2017 R.G., nella camera di consiglio di questa Sezione del 15 giugno 2021.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 17 settembre e 13 ottobre 2021.