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Decreto — n. 34779/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 34779/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal against the bank. The plaintiff, represented by Attilio Doria, submitted a withdrawal that met the statutory requirements outlined in the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings formal withdrawal Italian Civil Code condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24145/2020 R.G. proposto da Gian Giuseppe PECORELLA, rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio DORIA, con domicilio eletto in Roma, viaCaroncini, n. 6 , presso lo studio dell’Avv. Gennaro CONTARDI; –ricorrente – contro spa BANCA NAZIONALE del LAVORO, rappresentata e difes a dall’Avv. Aldo CORVINO , con domicilio eletto in Roma, via le Giuseppe Mazzini, n. 96, presso lo studio dell’Avv. Marina ROSSI; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione de la l controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 16/1