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Decreto — n. 34677/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil suit dismissed due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements.

Numero d'incarto Decreto — n. 34677/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, represented by two lawyers, submitted a request to drop the suit against the defendant, who accepted this move. The court ruled that the withdrawal satisfied the procedural requirements of the Civil Code, necessitating no further judgment on merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of a civil suit, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Formal Withdrawal Extinction of Proceedings Plaintiff's Dismissal Acceptance of Withdrawal condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8808/2018 R.G. proposto da FARMACIA S. FRANCESCO SNC della dott.ssa Alessia BIE LLA C , rappresentat a e difesadagli Avv. Alessandro PELUCCHI e Andrea SEPE, con domicilio eletto in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31 , presso lo studio dell’Avv. Giovanna MARTINO; –ricorrente – contro Maria Santina MARANGON, rappresentata e difes a dall’Avv. Paolo BASSANO, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia , n. 135 , presso lo studio dell’Avv. Maria Grazia ALFISI; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 12/