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Decreto — n. 34676/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to formal withdrawal meeting statutory requirements under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal, which the respondent accepted. The appellant, represented by Avv. Luigi Carvelli, withdrew the appeal against the respondent, Valeria Bartolucci, represented by Avv. Giovanni Catini. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without requiring a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal proceedings extinction appellant renunciation acceptance of withdrawal condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32520/2018 R.G. proposto da Paolo BARTOLUCCI, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi CARVELLI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi, n. 9; –ricorrente – contro Valeria BARTOLUCCI, rappresentata e difes a dall’Avv. Giovanni CATINI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Borsi, n.4; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 12/11/