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Ordinanza — n. 34207/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against ASL regarding tariff regression limits and late communication of spending caps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34207/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by a private healthcare center against a lower court ruling that denied payment due to exceeding annual spending limits. The center argued that the tariff regression (RTU) could not be applied until the final regional act was issued, and that the Regional Health Authority's (ASL) late communication of the cap rendered the limit inapplicable. The court held that the ASL's authority to set spending caps is discretionary and that the delay in notifying private centers does not invalidate the application of the tariff regression to protect general public interests.

Regesto Legislator

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Art. 182 c.p.c.; Art. 11 comma 8bis del DL n. 35/13: The court must grant a cure for defects in representation at any stage, and the administrative discretion to set spending limits with tariff regression remains valid despite delays in notifying private providers.

Parole chiave

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tariff regression application spending limits enforcement administrative discretion cure for procedural defects healthcare reimbursement caps servizio medico regionale rimborso dell'intervento di cataratta fatturazione ospedaliera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182 c.p.c.
Il primo motivo è infondato, in quanto secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procura alle liti, trova applicazione l'art. 182 c.p.c.
Art. 11 comma 8bis del DL n. 35/13
A supporto dei propri assunti, la Corte d'appello ha ritenuto che la nullità della procura precedentemente rilasciata doveva considerarsi sanata dalla nuova procura rilasciata ai sensi dell'art. 11 n.
Art. 44 I. 833/78
(in seguito, per brevità C.R.N.) per la somma di € 10.552,48, a titolo di corrispettivo di prestazioni della branca "medicina di base (art. 44 I. 833/78)" erogate nel mese di dicembre dell'anno 2008 dal predetto centro che era accreditato presso l'ASL di Napoli 1.
art. 182 c.p
Il primo motivo è infondato, in quanto secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procura alle liti, trova applicazione l'art. 182 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15156/17
Cass. n. 16252720
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16620/2016 proposto da: C.R.N. Servizi Sanitari S.a.s. di Stasino Rosalia e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno n.3, presso lo studio dell'avvocato Buonavoglia Giovanna Battista, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiosi Augusto, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n.63, presso lo studio dell'avvocato Savorelli Cristina, rappresentata e difesa dall'avvocato Bracco Emilia, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2375/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 16620/16 Rilevato che: Il tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione proposta dalla ASL Napoli 1 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di C.R.N. Servizi sanitari sas di Stasino Rosalia & C. (in seguito, per brevità C.R.N.) per la somma di € 10.552,48, a titolo di corrispettivo di prestazioni della branca "medicina di base (art. 44 I. 833/78)" erogate nel mese di dicembre dell'anno 2008 dal predetto centro che era accreditato presso l'ASL di Napoli 1. A sostegno delle proprie ragioni, l'ASL ha dedotto, in via preliminare, che la materia è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, mentre nel merito che le prestazioni erano state effettuate oltre il limite di spesa dell'anno di competenza e la pretesa creditoria era stata rimodulata secondo il principio della "regressione tariffaria".

Il centro di analisi nel costituirsi aveva dedotto il difetto di ius postulandi del procuratore costituito dell'Avvocatura regionale e l'insussistenza del difetto di giurisdizione, mentre nel merito deduceva che la regressione tariffaria era applicabile solo una volta concluso il riscontro contabile amministrativo delle prestazioni erogate, al termine dell'anno solare. Come detto il tribunale accoglieva l'opposizione dell'ASL. Il centro di analisi proponeva appello che veniva rigettato. A supporto dei propri assunti, la Corte d'appello ha ritenuto che la nullità della procura precedentemente rilasciata doveva considerarsi sanata dalla nuova procura rilasciata ai sensi dell'art. 11 n. 8 bis del DL n. 35/08 (che autorizza gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti delle regioni, tra i quali rientrano le ASL).

Nel merito, la Corte territoriale ha accertato che l'ASL aveva comunicato al centro la regressione tariffaria unica (RTU) per l'anno di competenza e, pertanto, aveva dato prova (che non era stata contestata) dello sforamento del tetto di spesa; il fatto che tale determinazione della RTU fosse avvenuta tardivamente, non faceva venir meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni, nei limiti fissati dall'autorità amministrativa, senza obbligo di impiegare risorse superiori a quelle disponibili.

In buona sostanza, il ritardo nella determinazione e nella comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU non comporta l'inapplicabilità della regressione tariffaria che è volta a garantire i limiti di spesa che sono stati posti dalla legislazione a tutela di interessi generali. C.R.N. Servizi sanitari sas di Stasino Rosalia & C. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte partenopea affidando l'impugnazione a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'ASL Napoli 1. Considerato che:Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la sussistenza di un error in procedendo ed un error in iudicando, per violazione e mancata applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 91/13, sulla nullità ed inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ASL Napoli 1.

In buona sostanza, la ricorrente censura la sentenza della Corte del merito sia per aver rigettato l'eccezione di nullità della sentenza e dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall'ASL con il patrocinio dell'avvocatura regionale della Campania, in forza dell'art. 29 della L.R. n. 1/09, norma che era stata dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione delle norme sul regime di incompatibilità degli avvocati e sia per aver ritenuto sanata la nullità della procura precedentemente rilasciata, per effetto della nuova costituzione operata dalla ASL, con nuova procura rilasciata ai sensi dell'art. 11 n. 8 bis del DL n. 35/13, che autorizza gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti tra i quali rientrano le ASL.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta sia la ricorrenza di un error in procedendo che di un error in iudicando, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione e mancata corretta applicazione della disciplina che regola i tetti di spesa. In buona sostanza, la società ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto non dovuto il pagamento delle prestazioni richieste dal Centro, a seguito dello sforamento del tetto di spesa, considerandolo inderogabile e vincolante, né la medesima Corte d'appello ha reputato rilevante la tardiva determinazione e comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU ai fini della declaratoria di inapplicabilità della regressione tariffaria posta a tutela dei limiti di spesa, in quanto ad avviso della società ricorrente, alcun tetto di spesa può dirsi superato, finché non venga adottato l'atto finale regionale (a fine anno), senza il quale non può affermarsi il superamento del predetto tetto.

Il primo motivo è infondato, in quanto secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procura alle liti, trova applicazione l'art. 182 c.p.c. (nella sua formulazione antecedente alla novella entrata in vigore il 4.7.09), secondo cui quando il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalla cause del predetto difetto, senza il limite delle preclusioni derivante dalle decadenze processuali (Cass. n. 15156/17, 16252720). Nel caso di specie, la ASL ha provveduto alla sanatoria della originaria procura sulla base dell'art. 11 comma 8bis del DL n. 35/13, che ha autorizzato gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti regionali tra i quali rientrano le Asl, pertanto, non sussiste nessun vizio inerente allo ius postulandi della odierna ASL.

Il secondo motivo è, da una parte, inammissibile perché contesta genericamente il merito della decisione di secondo grado, in termini di mero dissenso, infatti, il ricorrente mira semplicemente a una decisione a lui più favorevole, dall'altro, il medesimo motivo è infondato, in quanto come ben evidenziato dalla Corte d'appello, riportandosi alla giurisprudenza anche amministrativa, l'esercizio del potere di fissare i tetti di spesa con la conseguente regressione tariffaria, rientra nella discrezionalità amministrativa al fine di soddisfare l'esigenza fondamentale di contenere la spesa a carico del sistema sanitario nazionale e in quest'ottica l'eventuale ritardo nella comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU non comporta l'inapplicabilità della regressione tariffaria che è posta a tutela di interessi a carattere generale considerati "invalicabili" (espressione usata dalla legislazione regionale).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all'ASL Napoli 1 Centro le spese di lite che liquida nell'importo di C 2.200,00, oltre C 200,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -