Cassation court dismisses appeal against bankruptcy plan homologation due to subsequent settlement and waiver of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the contested bankruptcy plan homologation decree void without remand because the opposing party had withdrawn its opposition via a 2016 settlement. Marsiliana s.r.l. had initially opposed Bevilotti s.r.l.'s plan, but later renounced this opposition in a transaction that extinguished the substantive dispute. Consequently, the legal basis for the appellate court's rejection of the homologation no longer existed, warranting the cassation of the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 3, I.fall.; Art. 131 L.fall.: A subsequent settlement and express waiver of opposition by the opposing party extinguish the substantive dispute, rendering the original appellate decision against the bankruptcy plan homologation legally unfounded and necessitating its cassation without remand.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13640/2015 proposto da Bevilotti s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore giudiziale, Stella Bevilotti, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Amerini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Marsiliana s.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n.76, presso lo studio dell'avvocato Marco Selvaggi, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bianchi per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché nei confronti di Albiati s.r.l.;
Ancarani Gian Luca, nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della Bevilotti s.r.l. intimati avverso il decreto n. 492/2015 della Corte di appello di Firenze depositato il 24 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.Con decreto emesso il 26 settembre 2014 il Tribunale di Grosseto, decidendo sulla richiesta proposta dalla Bevilotti s.r.l. per la omologazione del proprio concordato preventivo e sulle opposizioni all'accoglimento di tale domanda, rispettivamente proposte dalla Marsiliana s.r.l.
Società Agricola (di seguito indicata come "Marsiliana") e dalla Albiati s.r.I., previo rigetto di tali opposizioni, omologò detto concordato preventivo.
2. Adita con reclamo presentato dalla sola opponente Marsiliana s.r.I., la Corte di appello di Firenze, con decreto emesso il 24 marzo 2015, accolse tale reclamo e, in riforma del decreto impugnato, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo della Bevilotti s.r.l. sul rilievo della non fattibilità giuridica del piano concordatario.
3. Per la cassazione di tale decreto la Bevilotti s.r.l. propose ricorso sulla base di quattro motivi di impugnazione.
4. La sola Marsiliana s.r.l. resistette con controricorso.
5. Gli intimati Albiati s.r.l. e Gian Luca Ancarani, quale commissario giudiziale del concordato preventivo della Bevilotti s.r.I., non hanno svolto difese.
6. Con memoria depositata per via telematica il 11 maggio 2021 la società Marsiliana ha dichiarato di rinunciare al controricorso avendo stipulato il 7 luglio 2016 con la società Bevilotti transazione contenente anche rinuncia all'opposizione dalla stessa società Marsiliana proposta contro la domanda di omologazione del concordato preventivo della società Bevilotti.
7. Con memoria depositata per via telematica il 14 maggio 2021 la Bevilotti ha espressamente accettato tale rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE Alla luce del contenuto della transàzione stipulata il 7 luglio 2016 fra le società Marsiliana e Bevilotti, per come trascritto nella memoria dalla controricorrente depositata, risulta che la Marsiliana s.r.l. rinunciò espressamente all'opposizione a suo tempo da lei presentata (in applicazione dell'art. 129, comma 3, I.fall.) alla richiesta fatta dalla Bevilotti s.r.l. al Tribunale di Grosseto per la omologazione del proprio concordato preventivo.
E' dunque oggettivamente cessata fra le società parti di tale transazione la materia del contendere sulla opposizione a suo tempo presentata, dalla Marsiliana s.r.l. contro la richiesta di omologazione del concordato preventivo della Bevilotti s.r.l., per rinuncia alla pretesa sostanziale fatta valere dalla stessa Marsiliana s.r.l. con detta opposizione. Tale evento, sopravvenuto, alla pronuncia recata dal decreto in questa sede impugnato dalla Bevilotti s.r.I., comporta che tale atto giudiziale debba essere cassato senza rinvio, essendo venuta meno la ragione del reclamo a suo tempo dalla rinunciante Marsiliana s.r.l. proposto alla Corte di appello di Firenze (art. 131 Lfall.) contro il decreto di omologazione del concordato preventivo della Bevilotti s.r.l. emesso nonostante l'opposizione (oggi rinunciata) della stessa società Marsiliana.
Dalle memorie dalle parti rispettivamente depositate risulta che le stesse hanno raggiunto accordo sulla ripartizione delle spese relative al giudizio di cassazione; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale".
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 20