Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing after calculating statutory time limits and holiday suspensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective because they were filed late. The Ministry of Cultural Heritage argued the appeal was untimely, noting the appeal judgment was not notified until June 2015, which extended the one-year filing deadline to July 2016. The Court agreed, calculating the deadline by adding the applicable thirty-day holiday suspension period to the standard year, concluding the July 2016 filing exceeded this limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014: The appeal period is calculated from the date of notification, including the statutory holiday suspension, and a filing after this calculated deadline renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6 ORDINANZA sul ricorso 18097/2016 proposto da: Sopin S.r.l. Società per l'Informatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n.4, presso lo studio dell'avvocato Santaroni Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro R.G.N. 18097/2016 Cons. est. Laura Tricorni z 1-75\A-9 7,À Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3634/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.
RITENUTO CHE: Il 30 novembre 1984 venne stipulata una convenzione tra SOPIN SPA (ora SOPIN SRL) ed il Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione di un "informatore elettronico dei beni culturali ed ambientali"; a seguito di contrasti insorti tra le parti, la società promosse un procedimento arbitrale a contenuto risarcitorio ovvero per ingiustificato arricchimento, che si concluse con la condanna del Ministero a corrispondere alla società l'indennizzo per ingiusto arricchimento nella misura quantificata dagli arbitri. In data 1°/10/1999 il lodo venne impugnato dal Ministero dinanzi alla Corte di appello di Roma, che accolse in parte l'impugnazione.
Successivamente la sentenza della Corte di appello venne in parte cassata dalla Corte di legittimità con la sentenza n.6028 del 15/3/2007 che dispose il rinvio alla Corte distrettuale. Riassunto il R.G.N. 18097/2016 Cons. est. Laura Tricorni giudizio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente giudizio, ha dichiarato (anche) la nullità del capo 1b) del lodo, provvedendo sulle spese di lite. SOPIN SRL ha proposto ricorso per cassazione articolato con tre mezzi nei confronti del Ministero di Beni Culturali ed Ambientali, che ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo.
CONSIDERATO CHE: Risulta pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi, la disamina dell'eccezione di tardiva proposizione del ricorso principale sollevata dal Ministero, che risulta fondata. Come si evince dagli atti, la sentenza impugnata venne depositata I'll giugno 2015 e non venne notificata alle parti: il termine massimo per la proposizione del ricorso per cassazione - ratione temporis - assommava ad un anno (Cass. n. 19969 del 06/10/2015), al quale andava aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini, all'epoca di trenta giorni, perché la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014 - era immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.I., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum (Cass. n. 30053 del 31/12/2020;
Cass. n. 20866 del 06/09/2017). Il termine ultimo utile per la proposizione del ricorso principale, così calcolato, cadde I'll luglio 2016: ne consegue la tardività del ricorso per cassazione, che risulta essere stato notificato R.G.N. 18097/2016 Cons. est. Laura Tricorni all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, via PEC in data 21 luglio 2016. Il ricorso incidentale, in conseguenza, va dichiarato inefficace perché anch'esso tardivo (Cass. n. 29593 del 16/11/2018). In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale va dichiarato inefficace.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00=, oltre spese prenotate a debito; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.