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Ordinanza — n. 34195/2021 — snciv Generato dall'IA

Contractor's claim for delay damages dismissed due to late reservation of rights in public works contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34195/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the Ministry of Defense's appeal, ordering the cassation of the lower court's decision and remanding the case. The contractor argued for damages due to partial delivery delays, while the Ministry contended the claim was barred by a lack of timely reservations. The Court ruled that the contractor's reservation was untimely because it was filed only after the third accounting period, despite the delay being evident from the initial delivery.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11, comma 4, R.D. n. 350/1895; Art. 1, comma 1 e 113, d.P.R. n. 554/1999: In public works contracts, a contractor must reserve rights for additional compensation regarding delays immediately upon the occurrence of the damaging fact; a reservation filed in a subsequent accounting period is considered untimely and bars the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
public works contracts partial delivery delay damages reservation of rights timeliness requirement state administration contractual breach aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 4, R.D. n. 350/1895
Art. 53 e ss. del R.D. n. 350 del 1985
Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r.
Art. 1, comma 1, e 113 del d.P.R. n. 554 del 1999
Capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato R.G.N. 5536/2016 Cons. est. Lauro Tricorni (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063)

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26916 del 10/11/2008
Cass. n. 28801 del 09/11/2018
successivo.» (Cass. n. 28801 del 09/11/2018).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5536/2016 proposto da: Ministero della Difesa, in persona de Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro Impresa Costruzioni Edili e Stradali Aurelio Palmiotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Va! Fiorita n.90, presso lo studio dell'avvocato Lilli Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 03/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE: Con contratto sottoscritto il 23/12/1998 a seguito di licitazione privata, la Direzione del genio Militare per la Marina di Taranto affidava alla ditta individuale Impresa Palmiotto Aurelio i lavori di "Realizzazione di infrastrutture logistiche per la riduzione della ferma di leva - Mariscuola - Taranto". Detti lavori venivano consegnati il 28/9/1989 con verbale di consegna regolarmente sottoscritto, per la durata contrattuale di giorni 300, come previsto dalle Condizioni ammnistrative allegate e richiamate nel contratto. I lavori subivano dei ritardi e venivano concordate tra le parti delle proroghe.

I lavori venivano, quindi, ultimati il 26/6/1991, alla scadenza del termine contrattuale, come determinato a seguito delle proroghe. La ditta - che aveva firmato regolarmente e senza riserve gli atti di contabilità redatti per il rilascio dei primi due S.A.L. -, in data 18/4/1991, in occasione del terzo S.A.L. sottoscriveva con riserva, R.G.N. 5536/2016 Cons. est. Laura Tricorni illustrata con nota 26/4/1991, con la quale avanzava la richiesta di pagamento di lire 192.425.943= complessive. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7/5/2001- a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma precedentemente adito - l'impresa adiva il Tribunale di Bari al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di lire 192.425.946=, oltre interessi, rivalutazione e ricapitalizzazione, a titolo di maggiori oneri sopportati a causa della consegna parziale dei lavori e del conseguente andamento anomalo dei medesimi.

L'Amministrazione contestava la domanda sotto vari profili. Espletata CTU, il Tribunale condannò l'Amministrazione a corrispondere all'attrice euro 104.680,66, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di messa in mora (5/7/1999), nonché al pagamento delle spese di lite. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello dell'Amministrazione, condannandola alle spese. Il Ministero della Difesa propone ricorso per cassazione con un unico motivo. L'Impresa Palmiotto Aurelio ha replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo il Ministero denuncia la violazione dell'art.11, comma 4, del R.D. n.350/1895 e dei principi generali e giurisprudenziali relativi alla tempestiva apposizione delle "riserve" in sede di esecuzione delle opere pubbliche, sotto pena di decadenza (art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.) Il motivo è fondato e va accolto, alla luce dei consolidati principi già affermati da questa Corte.R.G.N. 5536/2016 Cons. est. Laura Tricorni «L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare.

Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione» (Cass. n. 9518 del 04/04/2019), ciò in ragione del regime degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le pretese del concessionario ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti, all'onere di preventiva riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 e ss. del R.D. n. 350 del 1985, applicabili ratione temporis e, a seguito della sua abrogazione, dagli artt. 1, comma 1, e 113 del d.P.R. n. 554 del 1999.

Invero, «Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato R.G.N. 5536/2016 Cons. est. Lauro Tricorni (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori, sono configurabili due ipotesi: se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, è applicabile la disciplina dell'art. 10 del capitolato la quale, per il caso che il contratto preveda il frazionamento della consegna dei lavori, prevede lo spostamento del termine di consegna dell'opera, sicchè l'appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; se, invece, il frazionamento nella consegna dei lavori è scarsamente rilevante nell'economia del rapporto, l'appaltatore potrà, al massimo, pretendere un prolungamento del termine di completamento dell'opera, e, se del caso, il ristoro dei maggiori oneri relativi alla parte consegnata in ritardo, previa formulazione delle opportune riserve.» (Cass. n. 26916 del 10/11/2008).

Quanto alla tempestiva appostazione delle riserve, va, quindi, ribadito che «Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva R.G.N. 5536/2016 Cons. est.

Laura Tricorni la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.» (Cass. n. 28801 del 09/11/2018). La decisione impugnata non è conforme agli anzidetti principi perché la Corte di appello ha ritenuto tempestiva la riserva appostata al terzo SAL, nonostante fosse collegata a fatti (la consegna frazionata) emersi sin dalla originaria consegna dell'opera, come da relativo verbale e nota, mentre la possibilità di quantificare il maggior onere solo in un secondo momento non era sufficiente ad autorizzare la posticipazione dell'iscrizione della riserva.

3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di