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Ordinanza — n. 34097/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34097/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34097/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.111, ultimo comma, legge fall. Con la memoria invoca l’applicazione del principio di funzionalità. A parere del ricorrente, i crediti del professionista che abbia assistito l’imprenditore per la predisposizione del piano di concordato R.G.N. 14039/2015 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34097/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il concordato venne ammesso, approvato dai creditori e poi revocato, il che sottrae la fattispecie in esame all’applicazione del principio secondo il quale il credito del professionista che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2 l. fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta (Cass. n. 639 del 15/01/2021); inoltre, la legittimità dell’operato del professionista è stata già positivamente vagliata dal Giudice delegato, come si evince dall’avvenuta ammissione del suo credito in privilegio allo stato passivo.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti danno ai creditori diritti e obblighi precontrattuali prelegato mancato versamento dell'anticipo spese insufficienza del pegno
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 14039/2015 proposto da: Mella Filippo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20, presso lo studio dell'avvocato Antonini Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giuggioli Giuliano, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Fallimento Innovazioni e Progetti S.r.l. in Liquidazione; - intimato - R.G.N. 14039/2015 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 14039/2015 Numero sezionale 3369/2021 Numero di raccolta generale 34097/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI', del 22/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: Il Tribunale di Forlì, con il decreto impugnato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Innovazioni e Progetti SRL in liquidazione proposta da Filippo Mella con la richiesta di riconoscimento della prededuzione per il credito già ammesso al passivo in privilegio, credito sorto per competenze professionali connesse alla predisposizione del piano concordatario.

Il Tribunale ha affermato che non ricorrevano i presupposti perché:

i) non erano stati realizzati crediti, sia pure in minima parte, e la procedura concordataria era stata revocata; ii) il piano prevedeva una sopravvalutazione del patrimonio immobiliare, in assenza della quale era escluso il soddisfacimento dei crediti chirografari e ciò palesava l’inattuabilità del concordato; iii) la retrodatazione del periodo sospetto avrebbe potuto ottenersi anche mediante la presentazione dell’istanza di fallimento. Filippo Mella ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. Il Fallimento è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.111, ultimo comma, legge fall. Con la memoria invoca l’applicazione del principio di funzionalità. A parere del ricorrente, i crediti del professionista che abbia assistito l’imprenditore per la predisposizione del piano di concordato R.G.N. 14039/2015 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 14039/2015 Numero sezionale 3369/2021 Numero di raccolta generale 34097/2021 preventivo, in caso di successivo fallimento, sono prededucibili; Data pubblicazione 12/11/2021 rammenta che il concordato venne ammesso, anche se - a seguito di un primo parere negativo del Commissario giudiziale - venne depositato un nuovo piano con le rettifiche, che venne approvato dal 65% del ceto creditorio; osserva che il precedente giurisprudenziale seguito dal Tribunale non è pertinente, perché riguarda la diversa fattispecie dell’amministrazione controllata.

Sostiene che, a differenza di quanto assunto dal Tribunale, il concordato non venne revocato per la sopravvalutazione degli immobili, ma a seguito del riscontro di pagamenti anteriori alla pubblicazione del ricorso, dell’esecuzione di prelievi da parte del liquidatore per propri crediti anteriori e di altre irregolarità.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Come già chiarito da questa Corte, «Il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall'art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122 del 2010.» (Cass.8533/2013), ed invero «In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma R.G.N. 14039/2015 Cons. est.

Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 14039/2015 Numero sezionale 3369/2021 Numero di raccolta generale 34097/2021 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", Data pubblicazione 12/11/2021 se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.» (Cass. n. 13596 del 02/07/2020).

Nel caso in esame il concordato venne ammesso, approvato dai creditori e poi revocato, il che sottrae la fattispecie in esame all’applicazione del principio secondo il quale il credito del professionista che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2 l. fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta (Cass. n. 639 del 15/01/2021); inoltre, la legittimità dell’operato del professionista è stata già positivamente vagliata dal Giudice delegato, come si evince dall’avvenuta ammissione del suo credito in privilegio allo stato passivo.

3. Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, accolto il motivo di ricorso e cassata la decisione sul punto, la causa va decisa nel merito con il riconoscimento in favore di Filippo Mella della prededuzione per il credito già ammesso al passivo in privilegio. R.G.N. 14039/2015 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 14039/2015 Numero sezionale 3369/2021 Numero di raccolta generale 34097/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sia per la fase di merito che per la fase di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione il credito già ammesso in privilegio; - Condanna il Fallimento alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 4.000,00=, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge. Così deciso in Roma, 14 luglio 2021. Il Presidente (Magda Cristiano) R.G.N. 14039/2015 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s