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Ordinanza — n. 34051/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when appellant withdraws case with cost compensation accepted by respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34051/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit with an agreement to compensate litigation costs. Although the appellant had initially challenged the admission of their claim as unsecured rather than privileged under bankruptcy law, they subsequently abandoned the proceedings. The court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent, satisfied the conditions for terminating the case under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When a party withdraws an appeal with cost compensation accepted by the opposing party, the judgment is extinguished and no further proceedings are necessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of judgment litigation cost compensation bankruptcy proceedings civil procedure code credito nel fallimento compensazione nel fallimento danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09478/2015 R.G. proposto da Sace S.p.A., in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – contro Fallimento General Waters s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 22/a, presso lo studio dell’avv. Antonio Nuzzo, che lo rappresenta e difende con l’avv.

Alberto Camellini, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9478/2015 Numero sezionale 4331/2021 Numero di raccolta generale 34051/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 avverso il decreto del Tribunale di Bologna, sez. fallimentare, depositato in data 11 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. Sace S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento General Waters s.r.l. in liquidazione, con cui lamentava che il proprio credito era stato ammesso in chirografo anziché in via privilegiata ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 143 del 1998;

2. Il Fallimento General Waters s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso;

3. Con istanza sottoscritta in data 13 ottobre 2021, Sace S.p.A. ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dalla controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). r.g. n. 09478/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9478/2015 Numero sezionale 4331/2021 Numero di raccolta generale 34051/2021 Data pubblicazione 12/11/2021

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021. Il Presidente Francesco Antonio Genovese r.g. n. 09478/2015 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i