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Ordinanza — n. 33621/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy homologation due to subsequent bankruptcy declaration of the debtor company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33621/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Banca Monte dei Paschi di Siena and other creditors against the homologation of a pre-concordat. The court noted that the debtor, Stegi S.R.L., had subsequently declared bankruptcy in March 2018 after the pre-concordat was resolved for non-compliance. Relying on established case law, the court ruled that the subsequent bankruptcy declaration renders the ongoing appeal against the pre-concordat homologation inadmissible and legally impossible to pursue.

Regesto Legislator

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Art. 372, co. II c.p.c.; Art. 18 l.fall.: The subsequent declaration of bankruptcy of the entrepreneur renders inadmissible autonomous appeals against the denial of homologation of the pre-concordat proposed by him, as the bankruptcy judgment precludes the pre-concordat and absorbs the entire corporate crisis controversy.

Parole chiave

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subsequent bankruptcy declaration pre-concordat homologation inadmissibility of appeal corporate crisis proceedings judicial preclusion CPC Art. 372 Fallimento credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 372, co. II c.p.c.
ha depositato, allegandola alla "nota di deposito documentale ex art. 372, co.
Art. 18 l.fall.
23-09-2021 perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 I.fall.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
art. 332 cod. proc. civ
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LACORTE DI APEPLLO DI FIRENZE; intimati - nonché, ex art. 332 cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei separati ricorsi, ex art. 335 cod. proc. civ., entrambi concernenti l'impugnazione del medesimo decreto, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, come ancora ribadito da Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 9146 del 2017
Cass., SU, n. 9146 del 2017); li) l'art.
Cass. n. 3934 del 2016
Cass. n. 18464 del 2018
In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti: Cass. n. 18464 del 2018; Cass.
Cass. n. 4415 del 2020
18464 del 2018; Cass. n. 4415 del 2020; Cass.
Cass. n. 17175 del 2020
4415 del 2020; Cass. n. 17175 del 2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16047/2015 r.g., proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della dott.ssa Cosetta Cherubini, nella indicata e documentata qualità, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Alessandro Lepri e Maria Luisa Casotti Cantatore, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Bressanone n. 3. - ricorrente - contro STEGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Grosseto, alla via Aurelia Nord n. 100, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Simone Borselli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Francesco Amerini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Ginori n. 26. - con troricorrente - Ric. 2015 n. 16047 sez. 1 - Ad. 23-09-2021 e NARDI PALMIRO;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LACORTE DI APEPLLO DI FIRENZE; intimati - nonché, ex art. 332 cod. proc. civ. FALINI ATTILIO; ROSSO DONATELLA; FARMESCHI MARCO; TELAMONIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore. - non costituiti - al quale risulta abbinato il successivo ricorso proposto da: FALINI ATTILIO e ROSSO DONATELLA, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Massimo Ceciarini e Fabio Veroni, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via D.

Chelini n. 5. - ricorrenti - contro STEGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Grosseto, alla via Aurelia Nord n. 100, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Simone Borselli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Francesco Amerini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Ginori n. 26. - con troricorrente - e nei confronti di FALZONE VALTER, quale commissario liquidatore di Stegi s.r.l. in liquidazione; BORSELLI SIMONE, quale liquidatore giudiziale di Stegi s.r.l. in liquidazione;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.; NARDI PALMIRO; TELAMONIO S.R.L.; FARMESCHI MARCO; PROCURA GENERALEDELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, - intimati - avverso il decreto n. cron. 643/2015, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositato il 20/04/2015;Ric. 2015 n. 16047 sez. 1 - Ad. 23-09-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nonché di Attilio Felini e Donatella Rosso.

FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 20 aprile 2015, la Corte di appello di Firenze respinse, dopo averli riuniti, i due reclami separatamente proposti da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonché da Attilio Felini, Donatella Rosso, Telamonio s.r.l. e Marco Farmeschi, contro il provvedimento del 21 ottobre 2014 con cui il Tribunale di Grosseto ebbe ad omologare il concordato preventivo proposto da Stegi s.r.I..

2. Per la cassazione del suddetto decreto hanno proposto autonomi ricorsi:

a) Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con atto notificato il 12 giugno 2015 e recante due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Stegi s.r.l. in liquidazione;

b) Attilio Felini e Donatella Rosso, con atto notificato il 16/18 giugno 2015, con sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui resiste, con controricorso, la sola Stegi s.r.l. in liquidazione. Sono rimasti meri intimati tutti gli altri destinatari delle notificazioni di ciascuno di quei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei separati ricorsi, ex art. 335 cod. proc. civ., entrambi concernenti l'impugnazione del medesimo decreto, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, come ancora ribadito da Cass. n. 394 del 2021, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 15582 del 2020;

Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello Ric. 2015 n. 16047 sez. 1 - Ad. 23-09-2021 stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi».

Nella specie, il ricorso del Felini e della Rosso, cronologicamente successivo a quello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così da considerarsi, dunque, incidentale, risulta comunque tempestivamente proposto.

2. In via pregiudiziale rispetto all'esame dei formulati motivi di ciascun ricorso, poi, si osserva che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha depositato, allegandola alla "nota di deposito documentale ex art. 372, co. II, CPC." del 10 maggio 2021, previamente notificata alla controparte, «copia autentica della sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 1/2018, depositata 1'1.3.2018, non opposta e certificata in tale forma dalla Cancelleria del Tribunale di Grosseto in data 4.5.2021». Con tale decisione, pronunciata nella pendenza del presente giudizio dì legittimità, il menzionato tribunale dichiarò il fallimento della Stegi s.r.l. in liquidazione, già in concordato preventivo, previa risoluzione del concordato stesso per inadempimento; rendendo, così, secondo la banca, «non più rilevante e priva di effetti sostanziali la presente causa», in cui essa chiese la cassazione del decreto del 20 aprile 2015 con cui la Corte di appello di Firenze ebbe ad omologare il concordato preventivo proposto da Stegi s.r.l. in liquidazione. 2.1.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che:

i) la sopravvenuta dichiarazione del fallimento dell'imprenditore comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo da lui proposto e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, Ric. 2015 n. 16047 sez. 1 - Ad. 23-09-2021 perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 I.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (cfr. Cass., SU, n. 9146 del 2017); li) l'art. 372 cod. proc, cìv., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo (cfr.

Cass.n. 3934 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti: Cass. n. 18464 del 2018; Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 17175 del 2020). 2.2. Pertanto, alla stregua di tali principi, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio (art, 382, comma 3, cod. proc. civ.) perché, attesa la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Stegi s.r.l. in liquidazione, pronunciata in data 1 marzo 2018, previa risoluzione per inadempimento del medesimo concordato preventivo dalla stessa proposto e della cui omologazione in questa sede ancora si discute, il presente giudizio di legittimità non può essere proseguito.

3. Le spese dì questo giudizio dì legittimità possono essere interamente compensate fra le partì costìtuìte, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto alla data di deposito di entrambi i ricorsi oggi riuniti, della causa di loro improseguibilità. PER QUESTI MOTIVI La Corte, pronunciando sui ricorsi oggi riuniti, cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cessazione, il 23 settembre 2021. Il Presidente d NO8 kH 7V noa OpP.;:i!plipj vund Ma