Italian Supreme Court suspends appeal review due to pending Constitutional Court ruling on special power of attorney validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered the suspension of the appeal review pending a decision from the Constitutional Court. The appellant's special power of attorney lacked the required certification that its date was subsequent to the contested administrative decision. The Court deferred the case because the validity of this specific procedural requirement was already under constitutional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The Court suspends the examination of an appeal when the constitutionality of the requirement for a special power of attorney to certify a date subsequent to the contested decision is under review by the Constitutional Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12903/2020 proposto da: Ndiaye Aliou, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria De Giorgi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ,M.tet Pe4"°n aD'AAtìrZA GW.SA-ATo ti 4,1- 141 (MA, V etoa91M-i! • 12 0141.32:43-i- _ 6im atòJ avverso il decreto n. 1934/2020 del Tribunale di Lecce depositato il 25 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, dal ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto: indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) di tale atto; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; che tale procura speciale non appare conforme al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.
S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che con ordinanza n. 17970 del 2021 questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., nonché per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; che ai fini della definizione della lite, è di primario rilievo il contenuto della decisione del giudice delle leggi sollecitata con tale ordinanza di rimessione; che la trattazione del ricorso è dunque da rinviare fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSADO