Cassation court remands asylum appeal to lower court due to incomplete fact-finding on violence claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Ancona Court of Appeal's rejection of Bhatti Iftikhar Ahmed's asylum request. The applicant alleged family violence in Pakistan but the lower court failed to evaluate this specific threat regarding his subsidiary protection claim. Consequently, the court ordered a remand to the lower court to properly assess the evidence and apply the relevant procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.: When the court of first instance fails to evaluate specific facts regarding the applicant's situation of origin, the cassation court must remand the case for a new trial to ensure a complete factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25524/2020 proposto da: Bhatti Iftikhar Ahmed, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Fraternale, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - resistente- : avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 365/2020, pubblicata in data 30 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 30 aprile 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto da Bhatti Iftikhar Ahmed, proveniente dal Pakistan, proposto avverso l'ordinanza del 13 luglio 2016, con la quale il Tribunale di Ancona aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d'origine, a causa delle violenze subite da una importante famiglia per costringerlo a vendere il terreno di sua proprietà e che non aveva ricevuto aiuto dalle forze di polizia, nonostante avesse presentato denuncia.
3. Bhatti Iftikhar Ahmed ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
4. Il Ministero dell'Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 158 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. perchè il Giudice relatore ed estensore risultava un giudice ausiliario di appello non appartenente alla magistratura togata.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del dovere di cooperazione istruttoria, non essendo stata valutata in relazione alla domanda di protezione sussidiaria la situazione di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine, fornendo in tal modo una motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., laddove la Corte territoriale, in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, aveva omesso di prendere in esame la questione e qualsivoglia motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..
4. Occorre prendere atto che il secondo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema degli oneri che gravano sul ricorrente per cassazione nel caso in cui il giudice del merito non abbia adempiuto al dovere di «cooperazione istruttoria», o lo abbia fatto in modo incompleto o inadeguato, o comunque non rispettoso dei canoni legali, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni che sono state rimesse alla pubblica udienza dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile-1, con ordinanza interlocutoria n. 12586 del 12 maggio 2021.
In particolare, la Corte, nell'ordinanza richiamata, ha messo in evidenza l'esigenza di ricomporre il contrasto di giurisprudenza sorto sul tema, nonché di approfondire se i documenti relativi alle COI pretermesse possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all'art.372 cod. proc. civ.; se la parte possa limitarsi ad una mera allegazione «vestita» delle fonti informative alternative; se, ancora, l'effettiva esistenza e il concreto contenuto delle predette fonti informative alternative rientrino o esulino dai controlli di competenza della Corte di cassazione; ha, inoltre, affermato che «non è forse fuor di luogo ipotizzare che la soluzione delle questioni proposte possa risentire anche del rito seguito e possa differenziarsi a seconda della possibilità o meno di appellare la decisione di primo grado nel merito, proponendo uno specifico motivo di gravame sul punto».
2. La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera