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Decreto — n. 32975/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32975/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by an attorney, submitted a request to withdraw the case, while the Ministry of the Interior did not file a counter-claim. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the lawsuit without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff's renunciation Italian Supreme Court condono delle spese procedurali spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20959/2020 R.G. proposto da TALUKDER MD BILLAL, rappresentato e difeso dall’Avv. Filomena STRAZZULLI, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 08