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Ordinanza Interlocutoria — n. 32856/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32856/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to explicitly certify the date of its issuance was subsequent to the contested administrative decision. The appellant's lawyer argued the document met standard requirements, but the Court held that Article 35-bis of D.Lgs. n. 25/2008 mandates a specific certification of this temporal relationship for appeals in immigration matters. Consequently, the proceedings were remitted to the Constitutional Court to resolve the constitutionality of this mandatory requirement before the appeal could be reconsidered.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for cassation appeals in immigration cases must explicitly certify that its issuance date follows the communication of the contested decision, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney immigration appeal procedural inadmissibility date certification requirement constitutional review remittal ricorso costituzionale all'estero tempestività dell'istanza di ricusazione grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
17970 del 2021 questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, per contrarietà agli artt.
Art. 3, 10, 24, 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Directive 2013/32/UE
Art. 47 Carta dei diritti UE
Art. 18, 19 §2 Carta dei diritti UE
Art. 6, 7, 13, 14 CEDU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18206/2019 proposto da: Okpokpo Solomon, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria De Giorgi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Lecce depositato il 30 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, dal ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto: indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) di tale atto; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; che tale procura speciale non appare conforme al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che con ordinanza n. 17970 del 2021 questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., nonché per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; che ai fini della definizione della lite, è di primario rilievo il contenuto della decisione del giudice delle leggi sollecitata con tale ordinanza di rimessione; che la trattazione del ricorso è dunque da rinviare fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. Il Presidente Maria A i no