Decreto — n. 32266/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22843/2018 R.G. proposto da EDOMWONYI , rappresentato e difeso dall’Avv. Amtonio FRATERNALE con domicilio eletto presso il suo studio in Pesaro,via Castelfidardo, n. 26 ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conve rtito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite appaiono da compensare , in ragione della natura della lite;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 32266/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da EDOMWONYI , rappresentato e difeso dall’Avv. Amtonio FRATERNALE con domicilio eletto presso il suo studio in Pesaro,via Castelfidardo, n. 26 ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conve rtito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite appaiono da compensare , in ragione della natura della lite;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22843/2018 R.G. proposto da EDOMWONYI , rappresentato e difeso dall’Avv. Amtonio FRATERNALE con domicilio eletto presso il suo studio in Pesaro,via Castelfidardo, n. 26 ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conve rtito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite appaiono da compensare , in ragione della natura della lite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, con spese compensate. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma,il 29/10