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Decreto — n. 32265/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32265/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32265/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14173/2020 R.G. proposto da ZOZULIA Viktor, rappresentato e difeso dall’Avv. PROFAZIO GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. De Vecchi Pieralice, n.20; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato– letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 32265/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da ZOZULIA Viktor, rappresentato e difeso dall’Avv. PROFAZIO GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. De Vecchi Pieralice, n.20; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato– letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato abbandono del procedimento anticipo delle spese ritiro delle conclusioni civili azione estimatoria
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14173/2020 R.G. proposto da ZOZULIA Viktor, rappresentato e difeso dall’Avv. PROFAZIO GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. De Vecchi Pieralice, n.20; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato– letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma,il 29/10